RESPONSABILITA’ PENALE DEL SINDACO SE LA SCUOLA NON E’ IN REGOLA CON LE NORME ANTISISMICHE

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Si sa la situazione in cui versano gli edifici scolastici di tutta Italia. Nessuna regione fa eccezione. Ma una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (VI Sezione Penale, 8 gennaio 2018, n. 190) impone oggi l’esame della problematica in una prospettiva assolutamente diversa, chiamando i sindaci alle proprie responsabilità non solo amministrative ma anche penali. La Cassazione ha infatti stabilito che, anche in presenza di un rischio sismico lieve, le scuole non a norma vanno chiuse, ed è un preciso obbligo dell’amministrazione comunale procedere in tal senso in quanto i terremoti non sono prevedibili e anche un minimo scostamento dei parametri può nascondere pericoli considerevoli.

È evidente che tale sentenza, per aree come quelle della nostra provincia in cui il rischio sismico è ben più sostenuto, rischia di avere conseguenze devastanti: in sostanza i sindaci che non dispongono la chiusura delle scuole non in regola con le normative antisismiche, rischiano pesanti ripercussioni penali. Secondo la Cassazione, il rischio di crollo esiste anche se la scuola si trova in un’area a “basso rischio sismico” e se si rileva un “minimo scostamento dai parametri di edificazione” contenuti nelle Norme Tecniche per le Costruzioni – NTC 2008. Per far scattare i sigilli è sufficiente la violazione delle norme che impongono il raggiungimento di determinati standard. Non è necessaria la presenza di un pericolo concreto perché “nel carattere non prevedibile dei terremoti”, le regole tecniche di edificazione mirano a contenere i rischi nell’eventualità che l’evento sismico si verifichi.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione in base al certificato di idoneità sismica rilasciato nel 2013, la scuola di Ribolla, frazione del comune di Roccastrada (GR), presentava un livello di rischio sismico pari a 0,985, mentre il parametro minimo della sicurezza statica è 1. In altre parole, anche se per poco, era emersa la non idoneità sismica dello stabile. La scuola era stata sequestrata, ma poi riaperta dopo il ricorso del sindaco di Roccastrada al Tribunale del riesame. Secondo il Tribunale del riesame, non c’era il concreto pericolo di crollo dell’edificio, che in base agli accertamenti condotti presentava una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici. Di parere opposto i giudici della Cassazione, che hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto: il sindaco di Roccastrada è ora indagato ed è stato disposto il sequestro della scuola.

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