LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022

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Limite pagamento in contanti 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contanti, poiché è operativo il nuovo limite a 1.000 euro (999,99 per la precisione) che vieta il trasferimento del denaro contante tra soggetti diversi.

Si completa così la discesa prevista dal D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, che aveva stabilito due variazioni, rispetto al limite massimo di 3.000 euro consentito per effettuare pagamenti in contanti, e cioè a € 2.000,00 (1.999,99 per la precisione) dal 1° luglio 2020 e ad € 1.000,00 (999,99 per la precisione) dal 1/1/2022.

È inoltre prevista la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite.

Nuovo limite dal 1° gennaio 2022

Scende a mille euro la soglia per il trasferimento del denaro contante, per l’esattezza passa a 999,99 euro, in luogo del limite attualmente vigente di 2mila euro per:

  • trasferimento di contanti, libretti di deposito e titoli al portatore;
  • libretti di deposito al portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste;
  • importo degli assegni bancari e postali, gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;
  • la soglia per il servizio di “rimessa in denaro” (c.d. money transfer).

Pagamenti e prelevamenti di importo superiore possono essere effettuati esclusivamente tramite banche e poste. Il limite va rispettato da tutti, sia se la transazione viene effettuata tra operatori economici, sia tra soggetti privati; sono vietate anche le transazioni effettuate tra parenti, se superiori al limite.

Operazioni frequenti

Devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti; a titolo esemplificativo:

4  incasso o pagamento delle fatture in contanti;

4  movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);

4  prelevamenti e versamenti di contante dell’imprenditore nella ditta individuale;

4  donazioni.

Il trasferimento del contante per importi pari o superiori a 1.000 euro è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati*, fatta salva la presenza di un contratto tra le parti che preveda ipotesi di rateazione o somministrazione.

Se il frazionamento è previsto dalla natura stessa dell’operazione, ovvero deriva da un preventivo accordo tra le parti, e per ogni singolo pagamento viene conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento, la condotta in oggetto non configura un’azione illecita:

Æ  sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura, e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata);

Æ  sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).

Ad esempio, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene di importo superiore a € 1.000,00 è possibile accettare il versamento a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di 1.000 euro e oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

* ai sensi dell’art. 1, co.2, let.v) del D.Lgs. 231/2007 per operazioni frazionate si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al limite stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Operazioni con turisti

E’ prevista una deroga alla limitazione all’uso del contante, per gli acquisti effettuati da turisti non residenti in Italia (con cittadinanza extraUE / UE / SEE), per i quali è possibile utilizzare il denaro contante fino a € 15.000,00 (14.999,99 per la precisione) per effettuare acquisti presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo.

Utilizzo degli assegni

Per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

Cambiavalute

L’art. 5-quater del decreto fiscale modifica la disciplina delle limitazioni all’utilizzo del contante, con particolare riferimento alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ossia l’attività svolta dai cambiavalute.

Con riferimento alle norme di attuazione della disciplina europea sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per le operazioni citate in precedenza, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, viene:

  • esclusa la riduzione, da 2.000 a 1.000 euro, della soglia relativa all’utilizzo del contante;
  • ripristinata la precedente soglia, pari a 3.000 euro.

Regime sanzionatorio

Con la modifica introdotta è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite consentito, che viene applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento, ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti, nella misura edittale da 1.000 euro a 50.000 euro o da 10.000 euro a 150.000 euro per importi trasferiti superiori a 250mila euro.

La sanzione può essere definita mediante oblazione, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, o in via breve, entro 30 giorni dalla notifica del decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata). (studioansaldi.it)