IN VIGORE L’ORDINANZA BALNEARE PER IL 2023

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Dal 1° maggio al 30 settembre, per 24 ore al giorno, è riservata ordinariamente alla balneazione la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco, salvo diversi limiti fissati dall’Autorità Marittima.

NORME DI SICUREZZA SULL’USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l’individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti.

Le postazioni di salvamento, in quanto presidi di sicurezza, non sono oggetto di concessione demaniale marittima.

L’obbligo di allestire i corridoi di lancio – secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti – spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso, e ai soli concessionari per le attività di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive, in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.

Fermo restando l’accertamento delle condizioni di sicurezza per l’accesso alle grotte costiere da parte dell’Autorità competente, insieme con eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle Aree Marine Protette, l’Autorità Marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

  1. a) nelle zone interdette con Ordinanza dell’Autorità Marittima territorialmente competente;
  2. b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche in lingua inglese, posizionati a cura dei Comuni stessi;
  3. c) nelle zone “A” di riserva integrale delle Aree Marine Protette ricadenti nel territorio regionale.

PRESCRIZIONI SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, è VIETATO:

  1. a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
  2. b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
  3. c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
  4. d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
  5. e) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere, in violazione alle norme ambientali;
  6. f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all’ambito pubblico;
  7. g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunali e

gli habitat naturali ivi esistenti;

  1. h) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;
  2. i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
  3. j) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
  4. k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico;
  5. l) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza:
  • i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;
  • il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
  • le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
  1. m) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
  2. n) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
  3. o) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone all’uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;
  4. p) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:30 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile;
  5. q) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l’autorizzazione dell’Ufficio comunale;
  6. r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, ai quali è consentito il sorvolo alla quota prescritta dalla Autorità competente;
  7. s) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l’impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;
  8. t) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare;
  9. u) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l’intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;
  10. v) asportare le biomasse vegetali spiaggiate (le fanerogame Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, oltre alle macroalghe), in quanto “ripascimento” naturale delle spiagge. Restano salve le attività disciplinate dalle “Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” di cui all’A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse.

Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l’utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITA’ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

I Comuni costieri hanno l’obbligo:

  1. a) di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l’installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
  2. b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
  3. c) nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
  4. d) di installare idonei segnali di “divieto con eccezioni” in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
  5. e) compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:
  • di garantire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a 150 metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it;
  • di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
  • di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

 

Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell’Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l’accesso al mare.

Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d’affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all’accessibilità degli animali d’affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l’accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.

I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 906/2021.

Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 5 marzo è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune ed all’Autorità Marittima territorialmente competente con preavviso almeno di 48 ore. L’accesso e la permanenza sulle spiagge libere e su quelle oggetto di concessione sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. La pulizia/raccolta/smaltimento/recupero dei rifiuti generati sulle spiagge, a seguito di passeggiate, è a cura del proprietario dei cavalli. All’interno delle Aree Marine Protette, la presente norma si applica se non vi sono disposizioni adottate in materia da parte dei relativi Enti di Gestione

I Comuni, per quanto attiene al contrasto del contagio da Covid-19, dovranno attenersi alle indicazioni di cui alle disposizioni nazionali vigenti o che dovessero sopravvenire successivamente all’approvazione della presente Ordinanza Balneare.

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A) Disciplina generale

I concessionari devono, in ogni caso, assicurare l’apertura per la balneazione dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre, garantendo il servizio di salvamento con le modalità indicate nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente.

I concessionari delle strutture balneari, qualora intendano esercitare le attività per la balneazione fin dal 1 maggio e/o fino al 30 settembre, con posa di ombrelloni e/o lettini e/o sedie, devono darne preventiva formale comunicazione al Comune costiero, garantendo i servizi di spiaggia nei giorni e negli orari di apertura, ivi incluso il servizio di salvamento.

Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7:00 alle ore 20:30, con l’obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Fuori da tali orari è possibile l’attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all’uopo dall’Autorità Marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

Nei periodi di apertura dedicati esclusivamente alle attività accessorie, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere con servizi possono esercitare le attività commerciali e quelle accessorie (quali le attività elioterapiche, l’esercizio di bar e ristoranti), con le medesime condizioni regolamentari e d’orario applicate agli altri esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale.

Nei periodi di cui al comma precedente, il concessionario dovrà esporre all’ingresso e sulla spiaggia, in luogo ben visibile, i cartelli, redatti anche in lingua inglese, recanti il seguente avviso: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA – STRUTTURA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.

I concessionari di strutture balneari, ottenuta la licenza di esercizio e l’autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità, per l’apertura al pubblico, devono:

  1. a) esporre, all’ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:

1) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm), indicante la tipologia di concessione (Stabilimento Balneare ovvero Spiaggia Libera con Servizi);

2) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;

3) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

  1. b) attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall’Autorità Marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni.

Capo B)

Disciplina particolare per la fruibilità e il decoro delle strutture balneari

I concessionari hanno l’obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l’accesso alla battigia.

I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all’ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all’ingresso delle strutture per l’intero periodo di apertura. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l’accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato.

 

Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune. La percorribilità e fruibilità di tali percorsi dovrà essere garantita dall’assenza di qualsiasi ostacolo. Tali prescrizioni valgono, altresì, per le attività balneari svolte dalle strutture turistico-ricreative su aree private, comunque connesse al demanio marittimo.

I concessionari hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l’utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.

I concessionari hanno l’obbligo di dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all’accessibilità degli animali d’affezione. In caso di spiaggia “animal friendly”, attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l’apposita cartellonistica prevista.

I concessionari devono curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari. I Concessionari, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 906/2021. I concessionari hanno l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali, e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall’Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.

Il numero di ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3, 0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

È vietata la realizzazione di recinzioni.

Per l’esatta identificazione dell’area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi. Al fine di assicurare l’uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra. Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione. Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea retrostanti all’area in concessione. Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione. Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito. Sono fatte salve le sole recinzioni “fronte – strada”, purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all’accesso all’arenile ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l’accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse. Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate – con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 – specifiche aree nell’ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all’accesso all’arenile libero, anche in concessione e all’accesso al mare. Al fine di assicurare l’uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni. L’eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune. Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

È vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l’esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell’impianto balneare, per accertare l’assenza di persone nelle cabine.

Capo C) Disciplina particolare dei servizi

Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

  1. a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
  2. b) i dispositivi di sicurezza stabiliti dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall’Autorità Marittima;
  3. c) le dotazioni di primo soccorso, pronte per l’uso, costituite almeno da:
  • n°1 pallone AMBU e n° 1 pallone AMBU pediatrico;
  • n°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, n°2 bombole da litri tre con valvola riduttrice flussometrica integrata;
  • n°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
  • pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca;
  • n°1 barella;
  • n°1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388;
  • un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L’utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l’intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all’uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l’assistenza ai bagnanti.

Ogni struttura deve essere dotata di un angolo nursery debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon).

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria. Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, è vietato l’uso di sapone e shampoo. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con il minimo inquinamento luminoso.

Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:

  • tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande indicate nel titolo concessorio;
  • durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, se monouso, devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

 

I concessionari degli stabilimenti balneari, fatti salvi i divieti di cui al precedente art. 4 comma 1, lett. p), potranno fare uso delle apparecchiature sonore per una durata massima di quattro ore al giorno da indicare nella “NORMA ETICA” di cui al successivo Capo D). Gli apparecchi sonori dovranno, in ogni caso, essere posizionati al di fuori della battigia. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all’utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza approvata con A.D. n. 663 del 6 maggio 2021. È scaricabile dal sito www.regione.puglia.it – unico formato grafico valido. Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l’intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri dalla sua approvazione fino al 30 settembre. L’Ordinanza e la “Norma Etica” di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all’Albo della struttura balneare.

L’omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà, inoltre, cura dei singoli concessionari garantirne l’ottemperanza all’interno dell’area assentita in concessione ed in quella prospiciente.

Al controllo e alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e, in attuazione dell’art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.

I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.

La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime in materia di “Sicurezza Balneare” e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza devono intendersi automaticamente innovate dai provvedimenti, ordinanze o atti con forza di legge, a livello nazionale e/o regionale, che dovessero sopraggiungere incidendo in via diretta e/o indiretta sull’uso del demanio marittimo.

La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l’esercizio delle attività o per l’esecuzione degli interventi in essa contemplati.