ABUSIVISMO CASE IN FITTO PER IL TURISMO ESTIVO

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Giro di vite sulle case in fitto durante l’estate per eliminare l’abusivismo nel settore turistico. Approvata in Consiglio regionale all’unanimità l’introduzione di un codice identificativo di struttura e di un registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere per facilitare il censimento e il controllo contro l’abusivismo. Il provvedimento disciplina i servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici.

La Puglia il codice identificativo lo ha già approvato in Consiglio. Si è voluto dotare di un codice identificativo tutte le strutture ricettive non alberghiere, che a differenza degli alberghi, sono soggette a vincoli meno stringenti, per porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole. Che esista in Puglia una proliferazione di strutture non alberghiere, non tutte codificate, lo dimostrano le migliaia di annunci sui vari siti di prenotazioni, oltre ai dati di Federalberghi. Con l’introduzione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l’obbligo di indicare il codice in ogni forma di promozione e pubblicità, si semplificano i controlli e si pongono le basi per diminuire l’abusivismo e garantire una offerta nel rispetto delle regole.

Viene quindi istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”, con finalità di conoscenza dell’offerta turistica regionale, che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS).
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, viene introdotto l’obbligo a carico delle strutture ricettive non alberghiere di indicare il codice identificativo di struttura (CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.

Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono attribuite ai comuni territorialmente competenti, mantenendo comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica del rispetto degli obblighi introdotti, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.