TORRE MILETO, QUANTE PRESCRIZIONI DELL’ORDINANZA BALNEARE SONO RISPETTATE?

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L’ordinanza della Regione Puglia per il 2020, per il Covid-19, evidenzia particolari prescrizioni. Civico 93 ne elenca solo una parte. Al lettore la valutazione sulla osservanza o meno della normativa.

PRESCRIZIONI SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO

Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è VIETATO:

  1. a) campeggiare con tende, roulotte, camper e altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;
  2. b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
  3. c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;
  4. d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell’ordine o di pubbliche Amministrazioni/Enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. Il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;
  5. f) accendere fuochi o fare uso di fornelli e allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate; g) mettere in pratica qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;
  6. i) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvamento;
  7. k) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, con la sola eccezione degli eventi esclusivamente di ascolto, con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni;
  8. l) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza; • i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto; • il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione; • le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;
  9. o) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, canoa) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle Istituzioni competenti;
  10. q) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi di gruppo, manifestazioni ricreative che non rispettino la distanza interpersonale, spettacoli pirotecnici;

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITÀ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE

  1. I Comuni costieri hanno l’obbligo:
  2. a) di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l’installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
  3. b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
  4. c) nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
  5. e) Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm; • di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili; • di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

I Comuni devono provvedere alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-19 anche ribadendo l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. A tal fine, predispongono apposita cartellonistica, redatta anche in lingua inglese, in modo chiaro e leggibile, in forma grafica; • potranno eventualmente svolgere, anche su siti specifici, attività di sorveglianza finalizzata al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di convenzione.