SPIAGGIA LIBERA DI TORRE MILETO E DELLO SCHIAPPARO, QUALI CONTROLLI PER L’ESTATE 2021?

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L’estate è ormai alle porte o forse è già arrivata, e ancora non sappiamo come saranno gestiti i tratti di costa libera nella nostra regione. Fin qui Governo e Regioni si sono limitati a scaricare la patata bollente addosso ai Comuni. Il che significa non solo voler ignorare il problema, ma mettersi nelle condizioni di crearne di nuovi. I nostri Comuni costieri, infatti, non hanno né la forza economica per adeguare spiagge e scogli liberi alle prescrizioni sanitarie, né quella organizzativa per garantire i relativi controlli. I sindaci pugliesi ne sono consapevoli e comprensibilmente preoccupati e adesso iniziano a dirlo con forza. Ignorare quest’allarme significa consegnarsi al caos, con tutto ciò che ne conseguirebbe.

Nel caso di San Nicandro, purtroppo, la spiaggia libera è quasi inesistente in quanto limitata alla sola superficie tra i lidi di Torre Mileto. Per lo Schiapparo tutto è diverso in quanto sono chilometri di spiaggia libera che è sempre abbandonata a sè stessa e la pulizia della stessa è normalmente affidati ai possessori delle abitazioni abusive che insistono in quella lunga striscia di terra. Anche per i controlli la competenza è affidata esclusivamente al Comune di Lesina che non ha la possibilità di vigilare sulla sua fruibilità e sul decoro in quanto non ci sono mai stati controlli.

Forse si potesse affiancare alla Polizia Municipale gli agenti del Corpo di vigilanza regionale (ex polizia provinciale più nucleo di tutela e rappresentanza) e i volontari della Protezione civile, i Comuni sarebbero nelle condizioni di organizzare una rete di controlli adeguata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti. Intanto ecco le disposizioni relative alle spiagge libere.

DISPOSIZIONI SULLA FRUIBILITA’ E IL DECORO DELLE SPIAGGE LIBERE PWER L’ANNO 2021

  1. ) Comuni costieri hanno l’obbligo:
  2. a) di assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l’installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti;
  3. b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità;
  4. c) nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, con la seguente dicitura: ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO.
  5. d) di installare idonei segnali di “divieto con eccezion” in corrispondenza dei varchi e degli accessi carrabili, al fine del rispetto della prescrizione di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. d);
  6. e) compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale: di garantire il libero accesso all’arenile ad intervalli non superiori a ͳͷͲ metri (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), nonché di promuovere, qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo, l’attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi con le medesime modalità. Gli accessi pubblici e le spiagge libere dovranno essere segnalati per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it; · di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili; · di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.
  7. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i Comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell’Autorità Marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l’accesso al mare.
  8. Sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d’affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56. I Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all’accessibilità degli animali d’affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l’accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge.
  9. I Comuni, in materia di manutenzione stagionale delle spiagge, operano nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida per la manutenzione stagionale delle spiagge approvate con D.G.R. n. 657/2020.
  10. I Comuni devono attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida di cui all’allegato al DPCM del marzo 2021 ed, in particolare, con la presente Ordinanza Balneare: – devono provvedere alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-ͳ9 anche ribadendo l’importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. A tal fine, predispongono apposita cartellonistica, redatta anche in lingua inglese, in modo chiaro e leggibile, in forma grafica; – potranno eventualmente svolgere, anche su siti specifici, attività di sorveglianza finalizzata al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di convenzione.

GPM