SAN NICANDRO, PROPOSTA CONCILIATIVA E TRANSATTIVA CON LA “CENSUM SPA”

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Civico93 pubblica la ricostruzione della vicenda “Censum spa”, la ditta a cui il nostro comune aveva affidato il servizio delle operazioni tecnico informatiche circa l’accertamento e la riscossione dei tributi comunali.

I contribuenti avrebbero dovuto versare i tributi accertati dalla Censum, direttamente nelle casse dell’ente comunale. Di converso, nei fatti, la Censum s.p.a., ha effettuato la riscossione diretta di detti tributi versando nelle casse dell’Ente comunale parte degli importi introitati. Il responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Nicandro Garganico, con diverse raccomandate a/r invitava la Censum s.p.a. a rendicontare i versamenti effettuati dai contribuenti a mezzo del sistema “Qui Risolto”.

Con comunicazioni della società Censum, la stessa riconosceva un debito nei confronti dell’ente di € 318.539,00 alla data del 31/05/2013 ed un loro credito da compensare per un importo pari ad € 132.173,71 alla medesima data e, contestualmente, proponeva di rateizzare il detto importo in rate mensili. Sempre nello anno l’ente diffidava la Censum a versare entro e non oltre gg. 10 le somme dalla stessa indebitamente trattenute. Stante l’inadempimento della Censum, il Comune di San Nicandro Garganico otteneva dal Tribunale di Bari il decreto ingiuntivo in data 22/07/2014 per l’importo di € 318.539,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.185,00 per onorari ed € 1.083,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cap oltre successive occorrende.

La Censum proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Giudice del Tribunale di Bari concedeva la provvisoria esecutività; nell’atto di citazione in opposizione si rileva che la stessa Censum eccepisce la compensazione ma non indica precisamente il suo credito, anzi chiede la nomina di un C.T.U. Intanto nel 2015 la Censum SpA veniva dichiarata fallita e veniva nominato Curatore del Fallimento l’Avv. Francesco Grieco.

Il Comune, da parte sua, vanta nei confronti della fallita società CENSUM S.p.A. la somma complessiva di Euro 318.539,00 oltre interessi ed accessori. In particolare, il credito vantato si riferisce all’affidamento delle attività strumentali propedeutiche e di supporto al servizio di accertamento contro l’elusione e l’evasione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta municipale propria e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il tutto come risulta dagli atti allegati. In seguito ci fu la presentazione dell’istanza di ammissione al passivo.

All’udienza di verifica dello stato passivo del 24/11/2014 ed alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa del Comune, il Giudice Delegato dott.ssa Paola Cesaroni disponeva quanto segue: “€ 116.548,29 ammessi in privilegio – Crediti dello Stato per INVIM e ogni tributo indiretto relativamente agli immobili ai quali il tributo si riferisce (art. 2772 e art. 2780 n° 4). Vista la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore, il quale eccepisce la compensazione del credito vantato da Censum pari ad euro 201.990,71, si ammette in compensazione parziale per euro 116.548,29 in privilegio ai sensi degli artt. 2772 e 2780 co. 4 c.c.”; quindi, il Giudice accoglieva l’istanza del Comune di ammissione del proprio credito in privilegio ma compensava la corrispondente pretesa di credito avanzata dal Curatore per un ammontare di € 201.990,71.

Dopo qualche rinvio, il Giudice all’udienza del 02/05/2017, così disponeva che i procuratori delle parti costituite si scambino proposte scritte di conciliazione di cui daranno conto all’udienza di rinvio del 31/10/2017. Conseguentemente il Comune di San Nicandro Garganico adottava la deliberazione con la quale proponeva al f.to CENSUM s.r.l. l’ammissione al passivo della somma di € 217.594,84, regolarmente depositata in giudizio. All’udienza del 21/11/2017 il Giudice ha proposto d’ufficio la definizione della causa in via conciliativa. La causa è stata rinviata all’udienza del 10/04/2018 per l’adesione. A sostegno della bontà dell’accordo si evidenzia che il Comune in sede di ammissione allo stato passivo si è visto riconoscere in un primo momento dal Giudice delegato l’importo di € 116.548,29 in privilegio; se a tale somma si aggiunge quella di € 80.000,00, proposta dal Giudice, appare evidente che l’importo totale di € 196.548,29 risulta soddisfacente per l’Ente.

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