REGIONE PUGLIA, ORDINANZA PER FAUNA SELVATICA, PESCA SPORTIVA, ADDESTRAMENTO CANI

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Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l’ordinanza n. 116 del 21.04.2021. “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per le attività di monitoraggio fauna selvatica e ripopolamento, pesca sportiva, addestramento animali, rimessaggio barche”.

Il provvedimento consente, fino a nuovo ordine, di poter effettuare una serie di attività nell’ambito delle restrizioni correlate al perdurare dell’emergenza Coronavirus (zona rossa e zona arancione).

Nello specifico:

È ammessa l’attività di pesca sportiva e dilettantistica effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata, presso la stessa residenza, domicilio o abitazione, alle seguenti condizioni:

  1. a) limitatamente alla pesca sia da terra, sia in acque interne sia in mare;
  2. b) svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva/ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
  3. c) con non più di due persone per unità da diporto, delle quali almeno una in possesso della comunicazione di cui al precedente comma b);
  4. d) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.

È consentito inoltre:

Ai proprietari e affidatari di cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

l’attività di addestramento è limitata ai soli residenti in Puglia e potrà essere svolta solo in forma individuale e nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

le attività di censimento e monitoraggio della fauna selvatica, anche con l’utilizzo di ausiliari (cani), nel rispetto sempre delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

le attività di immissione di fauna selvatica (ripopolamento o reintroduzione) da parte degli ATC e delle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) insistenti sul territorio regionale nei termini di cui all’art. 18 della L.R. n. 59/2017 e del vigente Piano faunistico venatorio regionale.