REFERENDUM: OPZIONE VOTO ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO

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Referendum costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020: opzione elettori temporaneamente all’estero entro il 19 agosto 2020.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato
I Servizi Elettorali del Viminale hanno pubblicato le ‘regole’ sugli elettori temporaneamente all’estero per il Referendum costituzionale confermativo del 20-21 settembre 2020.

Scadenza opzione e modalità di invio

Nello specifico, si ricorda che la normativa prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
I comuni, comunque, sono caldeggiati ad inserire nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.

I contenuti e le modalità dell’inoltro

  • la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
  • con riferimento al requisito della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, tale espressa dichiarazione resa dall’elettore debba ritenersi valida ai fini dell’esercizio del diritto di voto all’estero; ciò, anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione;
  • il modello di opzione – in formato PDF editabile con alcuni campi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art.4-bis;
  • eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo art.4-bis.

Casi particolari

  • può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all’estero;
  • per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.