REFERENDUM COSTITUZIONALE: PERCHE’ VOTALE SÌ’ E PERCHE’ VOTARE NO

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Referendum: perché votare “Sì” Di Stefano Ceccanti

Per sua natura, il referendum richiede che sul tema in discussione si faccia una scelta politica, ma non partitica. Nel caso della riforma della giustizia, bisogna partire dall’esigenza di equidistanza e terzietà del giudice stabilita dalla Costituzione.

Una scelta politica, ma non partitica

Faccio una premessa. Il tema all’ordine del giorno del referendum non è partitico, di appartenenza di schieramento, lo esclude la natura stessa dei referendum, che è altra, ossia che è giudizio puntuale, mirato su un tema. La nostra Costituzione distingue infatti nettamente la scheda referendaria da quella per le elezioni politiche. Cosa su cui mi preme insistere perché la nostra associazione – Libertà Eguale – è schierata nettamente da sempre nel centrosinistra.

Non è però neanche un oggetto tecnico, come alcuni affermano, con una logica secondo la quale tutto ciò che non sarebbe partitico dovrebbe essere tecnico.

Ovviamente un giudizio mirato su un tema, valutando tra i pro e i contro, ha anche alcuni aspetti di ragionamento tecnico, su costi e benefici delle varie soluzioni individuate, ma su questo con lavoce.info sfondo porte aperte.

Tuttavia, specie per un referendum costituzionale, la scelta è altamente politica perché i suoi effetti tendono a prodursi per un tempo lungo e va ben meditata oltre i contesti contingenti, destinati a essere fatalmente transeunti rispetto alla Costituzione. Niente strumentalizzazioni, quindi, che riconcorrono l’ultima esternazione di Tizio o Caio, questo o quell’esponente di governo o di opposizione.

Cosa vuol dire “separazione delle carriere”

Vengo quindi alle ragioni del “Sì” sui tre punti richiesti: la separazione delle carriere, la nuova corte disciplinare e il sorteggio.

Quanto al primo, è da chiarire cosa sia: separare le carriere non vuol dire impedire di passare da una carriera all’altra, cosa in parte già vera e comunque secondaria. Vuol dire dividere l’organo che separa le carriere, evitando interferenze reciproche.

Si tratta di confermare e dare piena forza a quello che il Parlamento a larghissima maggioranza fece nel 1999 riscrivendo l’articolo 111 della Costituzione.

Riepilogo qui il passaggio chiave del testo già vigente: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Al di là di qualsiasi tecnicismo, si può infatti mantenere un articolo 111 così netto ed esigente e nel contempo non rivedere la scelta di un Consiglio superiore della magistratura unico, in cui figurano i giudici terzi e solo una parte, gli accusatori? Se il Csm è unico e gli accusatori incidono sulle carriere dei giudici, mentre la difesa ne resta fuori, l’esigenza stringente dell’equidistanza e della terzietà del giudice scompare.

La Corte disciplinare

Secondo punto. Più pacifica e forse meno importante dovrebbe essere l’istituzione di una corte disciplinare ad hoc, come segnalava già la Commissione Paladin nel 1991, per non cumulare in modo anomalo in un unico organo decisioni di alta amministrazione e di giurisdizione. L’amministrazione va posta nei Csm e la giurisdizione dentro la corte senza scambi impropri. Nessun intento punitivo: infatti i magistrati saranno tre quinti dell’insieme. Ma sarà un organo sanzionatorio efficace che potrà funzionare da effettivo deterrente, mentre il sistema di oggi è inefficace, non porta a sanzioni proporzionate agli illeciti disciplinari anche per questa commistione.

Il sorteggio

Terzo punto: il sorteggio. Questi organi per decidere hanno bisogno di persone che siano indipendenti dalle logiche delle correnti, che invece vanno ricondotte alla loro genuina funzione di elaborazione culturale, evitando la degenerazione della loro trasformazione in cordate, che è ben precedente allo scandalo Palamara.

Il sorteggio su una platea qualificata e pluralista, per la legge dei grandi numeri, porterà comunque a un’articolazione dei sorteggiati per aree culturali, ma nessuno dovrà la propria scelta all’attivismo di una organizzazione, che poi finisce per condizionare la persona nelle scelte che devono essere di qualità e non di appartenenza.

A chi segnala timori, in parte legittimi e in gran parte infondati, va comunque segnalato che lo status quo, che vede la carriera dei giudici valutata anche dai pubblici ministeri a cui dovrebbero poter dire serenamente “no”, uno scarso funzionamento delle sanzioni disciplinari e rigide logiche di cordate, appare decisamente indifendibile. Per questo dobbiamo completare la breccia aperta dal nuovo 111 nel 1999.

Referendum: perché votare “No” Di Alessandro Palanza

Le argomentazioni più forti per il “No” nascono dal confronto testuale tra i contenuti della riforma e la Costituzione. In evidenza la perdita di coerenza del sistema, la disarticolazione del vertice di garanzia, il rischio di effetti diversi da quelli voluti

Cosa dice la Costituzione

I sostenitori del “Sì”, specialmente quelli più preparati, ritengono che le loro ragioni siano fondate sul merito della riforma, mentre dall’altra parte si tenderebbe a mobilitare i cittadini evocando suggestioni, timori ed emozioni intorno a minacce non provate all’autonomia e alla indipendenza della magistratura e agli equilibri costituzionali. Ma non è così. Ora che la campagna è entrata nel vivo si vede che le argomentazioni più forti per il “No”, quelle che spostano il voto, nascono dalla scoperta dei contenuti effettivi del testo e dal confronto con la Costituzione, guardando alle norme, alle differenze e alle loro conseguenze concrete.

La Costituzione disegna il Consiglio superiore della magistratura (Csm) come un organo elettivo di particolare complessità e rilevanza costituzionale. Si sommano la presidenza del Presidente della Repubblica, la elezione di due terzi dei membri da parte dei magistrati e di un terzo da parte del Parlamento in seduta comune con elevate maggioranze e la partecipazione dei vertici della magistratura giudicante e requirente, come membri di diritto.

All’interno di questo solido impianto si sarebbe potuta – e di certo si potrebbe, qualora vincesse il “No” – rafforzare la separazione funzionale delle carriere già avviata dalla legge Cartabia con una riforma costituzionale mirata ed evolutiva verso forme di separazione strutturale delle carriere attraverso l’istituzione di due distinte sezioni, più quella disciplinare, da eleggere separatamente nell’ambito dell’unico Csm.

La disarticolazione del Csm e della sua presidenza

La riforma, invece, scorpora l’attuale Csm in due organi separati, composti mediante sorteggio, uno per la magistratura giudicante e l’altro per la magistratura requirente. Sottrae a entrambi la funzione disciplinare, istituendo un terzo organo (l’Alta corte disciplinare), composta da tre membri designati dal Presidente della Repubblica e dodici scelti tramite sorteggio (tre sorteggiati in un elenco votato dal Parlamento e nove tra i magistrati di Cassazione, di cui tre pubblici ministeri). L’Alta corte è presieduta da uno dei componenti laici, senza preferenza per uno dei tre designati dal Presidente della Repubblica. L’organo giudica in via esclusiva anche sugli appelli nei confronti delle sentenze disciplinari emesse da sé stesso in primo grado, con un diverso collegio.

Il Presidente della Repubblica presiede separatamente due organi su tre e perde quel ruolo di garanzia e di vertice unificante dell’intero Csm, che è il perno dell’attuale sistema. Una confusa architettura costituzionale espone il Presidente della Repubblica a presiedere, alla pari e separatamente, l’organo di governo autonomo dei Pm e quello della magistratura giudicante, attribuendo ai primi un rilievo sproporzionato al numero e alla funzione che svolgono (circa 2200 Pm e 7mila giudici).

La mancanza di una presidenza comune al di sopra dei tre organi impedisce la riunione plenaria, l’armonizzazione di distonie e conflitti, l’unità e la coerenza dell’istituzione. Ciascun organo potrebbe sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello stato davanti alla Corte costituzionale l’uno verso l’altro o verso altri poteri.

L’Alta corte in particolare resta del tutto al di fuori dal sistema Csm. La componente togata è formata sempre per sorteggio, ma sulla diversa platea dei soli magistrati di Cassazione. La funzione disciplinare perde contiguità e sintonia con lo svolgimento delle parallele funzioni ordinarie in tema di valori professionali, criteri di merito e demerito nelle carriere e nelle promozioni ed è anche appesantita da una contorta procedura di appello interno: una forzatura nel tentativo di eliminare il ricorso in Cassazione per violazione di legge previsto dallo stesso articolo 111 Cost. che si vorrebbe attuare. Al contrario, le precedenti proposte di Alta corte miglioravano e semplificavano il sistema, lasciando la funzione disciplinare primaria alle apposite sezioni degli organi di autogoverno e attribuendole solamente la funzione di appello, come fattore di raccordo e armonizzazione tra le analoghe funzioni di governo delle tre grandi giurisdizioni (ordinaria, amministrativa e contabile).

L’insostenibile anomalia del sorteggio

Il sorteggio rappresenta l’altra grande deviazione dal modello costituzionale. L’elezione della componente togata è al centro di quel modello e della garanzia di autonomia che il Csm assicura all’ordine giudiziario. Il sorteggio la svuota e la degrada. Lo si giustifica come rimedio estremo a un male considerato altrettanto estremo come il dominio delle correnti sulle carriere dei magistrati. I più preparati lo fanno con imbarazzo e a fatica, ammettendo che altri strumenti sarebbero stati preferibili, come le proposte che in passato riducevano il peso delle correnti e delle loro liste nel sistema elettorale, perfettamente in linea con la Costituzione. Aggiungono poi altri argomenti a favore del sorteggio: tutti convergono nell’intento di sminuire e ridurre le funzioni del Csm. Si dice che non è un organo politico o rappresentativo e svolge comuni compiti amministrativi. Sono definizioni formalistiche che guardano a dettagli e non alla speciale architettura del Csm nella quale la componente togata si inserisce come la colonna portante ed espressione – necessariamente la più qualificata possibile – della magistratura diffusa, così come altri poteri concorrono al più alto livello. 

Lo stesso errore di sottovalutazione della complessità del Csm si commette rilevando che il sorteggio è utilizzato per i concorsi universitari, per le giurie delle corti di assise e, a livello costituzionale, per integrare il collegio giudicante per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica o dei ministri. In questi casi è proprio la casualità delle scelte che risponde alla esigenza di garanzia di decisioni di tipo puntuale o giudiziario secondo la stessa logica che presiede al principio del “giudice naturale”. Nel caso del Csm, si tratta di assicurare lo svolgimento continuo e responsabile del principio di autonomia della magistratura attraverso dinamiche molto complesse di bilanciamento con altre istanze di pari valore costituzionale.

Anche sul piano dell’efficacia il sorteggio dà una risposta solo apparente, che soddisfa una reazione emotiva e punitiva di facile presa, ma che resta meccanica e cieca, con effetti certi di perdita di qualità, consapevolezza e responsabilità, ma anche con altre conseguenze imprevedibili e di volta in volta variabili per come interagiranno e reagiranno gli interessi in campo, che di certo non resteranno fermi.

Per la componente di nomina politica il sorteggio è temperato da una elezione preliminare di un elenco tra soggetti molto qualificati (senza indicare un quorum di garanzia per le minoranze). I suoi effetti sono meno disastrosi sul piano della qualità, ma non meno distorcenti sul piano della logica istituzionale. Viene meno la rappresentanza ponderata dei diversi orientamenti politico-culturali, a vantaggio di uno o l’altro di essi. Che farà la maggioranza? Accetterà il rischio di essere penalizzata dal sorteggio o, in mancanza di quorum, voterà un elenco composto solo dai propri designati per evitarlo? Si rafforzerà per questa via sia il peso della componente politica per la maggiore qualità dei selezionati sia, al suo interno, quello della maggioranza per evitare i rischi del sorteggio?

Una strategia alternativa di riforma

Votare “No” al referendum significa opporsi ai contenuti eccessivi e devianti senza perdersi dietro a una riforma immaginaria, che si sarebbe voluta ma non c’è. Comunque andrà il referendum, questa riforma è una scommessa persa in partenza. Se vincerà il “Sì”, , ad attestarne il fallimento sarà l’attuazione impossibile delle sue irrimediabili incoerenze, insieme alla mancanza di un sistema unitario, al moltiplicarsi dei conflitti e alle inevitabili impugnazioni delle norme attuative davanti alla Corte costituzionale.

Al contrario, una strategia alternativa di riforma può ripartire da un “No” consapevole e dialogante. All’indomani dell’esito, entrambe le parti dovrebbero riaprire un confronto costruttivo. Chi si è opposto alla riforma dovrebbe, per primo, aprire un’altra via per il pieno svolgimento dei principi del giusto processo. I promotori, dal canto loro, dovrebbero interrogarsi sugli errori di impostazione e di condotta che hanno portato a esiti controproducenti e troppo divisivi.

Più in generale, alla vigilia delle elezioni politiche, entrambe le coalizioni dovrebbero proporre politiche alternative, rispettivamente da destra e da sinistra, per la ricomposizione della società italiana e la riduzione degli eccessivi conflitti e interessi sezionali o corporativi che ne causano il declino. Le riforme costituzionali dovrebbero essere la parte più alta di questa strategia. (lavoce.info)