PUGLIA, TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI DELLA REGIONE

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Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge regionale che detta norme e dispone interventi graduali finalizzati alla tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione.

“Ancora una volta – ha commentato il presidente Michele Emiliano – la Regione Puglia approva una legge a difesa dei diritti dei cittadini. Con la LR 30 riconosciamo la dignità del lavoro, perché nelle gare d’appalto bandite dagli uffici regionali, delle agenzie e delle aziende sanitarie e ospedaliere, si dovrà prevedere a tutela dei lavoratori un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora e la corretta applicazione dei contratti collettivi attinenti all’attività svolta. In questo modo cerchiamo di arginare il fenomeno ormai molto diffuso della povertà lavorativa, ma soprattutto rispettiamo la Costituzione che all’art. 36 sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, sufficiente ad assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un’esistenza libera e dignitosa.”

La L.R. 30, “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia”, stabilisce che la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino in tutte le procedure di gara, in coerenza con la normativa vigente, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all’attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. Inoltre gli stessi soggetti dovranno verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9,00 euro l’ora e procedere a verifiche, ai sensi dell’art. 11 del Codice degli Appalti, in caso in cui gli operatori economici dichiarino di applicare, in sede di offerta, un differente contratto collettivo, che tale contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

La Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali conducono il giudizio di equivalenza sulla base dei dodici parametri indicati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare 28 luglio 2020, n. 2. Può ritenersi sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, se i soggetti suddetti accertano preventivamente che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a 9,00 euro l’ora. La verifica da effettuare verte sull’equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.