ORDINANZA BALNEARE 2018

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L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ha emanato l’ordinanza balneare per l’anno corrente 2018. Ecco i punti più salienti.

Durante Ia “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Vieste, dal Comune di Vieste al Comune di Chieuti incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera.

La balneazione è permanentemente VIETATA: a) nei porti; b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell’imboccatura dei porti; c) all’interno del corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto – traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati; d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione; e) Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m.; f) nelle foci, nei canali e corsi d’acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare; g) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte; h) in tutte le altre zone di mare permanentemente a temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione, e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o,  per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali.

ARTICOLO 4 (Segnalazione limite acque sicure) I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture di cui sopra, per le aree in concessione, devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto.

Il   limite di tali acque sicure (metri -1.30) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue, almeno in lingue italiana, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”. Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

I titolari delle strutture balneari (sia che ricadono su aree demaniali marittime, che sulla limitrofa proprietà) ed i Comuni, per le aree demaniali destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, nei periodi e con le indicazioni fornite anche dalla Regione Puglia.  Detto servizio di salvamento dovrà essere, inoltre, assicurato con almeno una postazione di salvataggio (completa di battello di salvataggio e relativi presidi di sicurezza) anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari. Tale servizio deve essere assicurato da una postazione di salvataggio ben visibile, sopraelevata almeno di metri 1,60 dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento, ubicata all’interno dell’area concessa, tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità. Inoltre i predetti esercenti hanno l’obbligo di mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo battello di salvataggio.

All’interno della struttura balneare, dovrà essere mantenuto presente, se possibile, un efficiente ed idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso ove dovrà essere tenuto, pronto per l’uso, del materiale di primo soccorso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria, e costituito almeno da: – N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia; – N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in   alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione; – N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini; – mascherine per respirazione bocca a bocca; – pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca; – N°1 apribocca a vite o sistema similare; – N°1 pinza tiralingua; – N°1 barella; – N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.  – Un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo. L’utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l’intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all’uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrante tra quello abilitato anche per l’assistenza ai bagnanti. Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

E’ data facoltà al titolare della struttura balneare di utilizzare una moto d’acqua quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata ad una apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Vieste da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego di moto d’acqua:  per il litorale del Comune di Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano e Sannicandro Garganico, la predetta comunicazione, andrà inoltrata per il tramite dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico.