NUOVO ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DAL 1° LUGLIO 2021

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Assegno unico temporaneo anche per autonomi e professionisti

Con il D.L. del 8 giugno 2021 n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Con il messaggio Inps n. 2331 del 17 giugno 2021 sono stati forniti i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno. Con il messaggio Inps n. 2371 del 22 giugno 2021 è stata data concreta attuazione alla misura dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte), con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

Assegno unico temporaneo

L’erogazione dell’assegno unico temporaneo spettante ai lavoratori autonomi e cittadini disoccupati e decorre dal 1° luglio 2021 e fino a dicembre dell’anno in corso. L’assegno sarà erogato dall’Inps agli aventi diritto alla presentazione telematica della domanda, entro il 30 settembre p.v.

L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

– residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

– possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Limiti di reddito

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  1. a) una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  2. b) una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Procedura per la richiesta

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

Ÿ luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;

Ÿ dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

 

Assegno in busta paga e adempimenti del datore di lavoro

A decorrere dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro si troveranno nuovamente a gestire le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che dovranno essere presentate, come previsto dal 1° luglio 2019, esclusivamente all’INPS in modalità telematica.

Sarà l’Inps, in una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale, metterà a disposizione gli importi teorici dell’ANF. L’azienda è tenuta a ricalcolare l’importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza nel periodo di riferimento. Gli importi sono erogati in busta paga, con successivo conguaglio degli importi erogati nelle denunce mensili Uniemens.

Importi ed esempio

Gli importi sono dettagliati nella tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto. Il beneficio medio è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio. Ad esempio:

  • per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7mila euro, si avrà diritto a un assegno di 167,5 euro a figlio al mese per ciascun figlio;
  • dimezzato a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di Isee;
  • fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40 mila euro;
  • stabile a 30 euro fino a 50 mila euro di Isee, valore oltre il quale si annullano.

Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli. Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:

  • famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%. L’importo massimo, corrispondente a livelli di Isee inferiori a 7 mila euro, passa ad esempio da 167,5 euro a circa 218 euro a figlio al mese;
  • figli con disabilità: in questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro. Quindi, per livelli di Isee inferiori a 7mila euro l’importo mensile per figlio disabile è pari a 217,5 euro nel caso di nuclei con 1 o 2 figli e a 268 euro nel caso di nuclei con 3 o più figli.

(studio ansaldi)