Il reddito di cittadinanza per la prima volta, sarà erogato per un periodo massimo di 18 mesi. È una delle disposizioni previste nella bozza del decreto sulla misura voluta dal M5s e su Quota 100. La misura, stando al documento, partirà da aprile. Nel primo articolo del provvedimento si legge: “È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.
Potrà essere erogato anche allo scadere del periodo stabilito, previa sospensione dell’erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. Nel documento, che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri alle 18 di oggi, 17 gennaio, si legge che l’assegno non sarà destinato ai “nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. Chi lascia volontariamente il lavoro non avrà quindi diritto al reddito di cittadinanza per un anno.
Esclusi anche i detenuti: “Non hanno diritto al reddito di cittadinanza – viene inoltre confermato nella bozza del decreto – i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.
Previste anche “misure non monetarie a integrazione” del reddito di cittadinanza. Tra queste: “Misure agevolative per l’utilizzo dei trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all’istruzione e alla tutela della salute”.
Il reddito di cittadinanza partirà “dal mese successivo a quello della richiesta”.
Nel decretone anche disposizioni su Quota 100: “Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019”. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata, si legge nella bozza, “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni”, la cosiddetta ‘pensione quota 100’. (huffingtonpost)