IL CARNEVALE DI SAN NICANDRO IN UN TESTAMENTO SANNICANDRESE DEL 1618

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In attesa del Carnevale sannicandrese 2024, Civico 93 vuole proporre alcune ricerche di storia locale che il responsabile della biblioteca, Vincenzo Civitavecchia, mette a disposizione per la conoscenza collettiva e per i tanti studiosi e appassionati di storie del territorio di appartenenza.

Ecco la prima ricerca di Civitavecchia che riguarda “Un testamento sannicandrese del 1618”

Tra i vari atti giuridici che ci offrono i protocolli degli antichi notai sannicandresi, i testamenti rivestono, insieme ai capitoli matrimoniali, una grande importanza per lo studio delle nostre tradizioni storiche. Attraverso il loro studio, infatti, si può avere un’idea ben chiara degli antichi usi e consuetudini della nostra popolazione. Qui di seguito sarà data, a titolo d’esempio, la trascrizione di un atto del 1618 dal quale veniamo a sapere che il notaio di San Nicandro, Orazio Curatolo, si reca in casa di Sebastiano Zampino, infermo a letto, per rogarne in un atto le ultime volontà. Il testatore  – Sebastiano Zampino – inizia col riferire al notaio il luogo dove intende essere sepolto quando passerà a miglior vita; quindi, passa a descrivere i suoi beni e nomina gli eredi che li amministreranno (i figli Horatio e Francesco); infine, elenca i crediti e qualche debito, istituisce sua moglie  Angela “[…] tutrice e pro tempore curatrice di detti suoi figli et heredi […]” nominando inoltre erede il figlio o figlia che nascerà, essendo la moglie “[…] gravita di esso testatore […]”. Verso la fine del testamento si fa un cenno anche al nostro antico Carnevale “[…] onze sette de dinari da pagarnosi onze doi questo Carnivale di questo presente anno […]”. Il documento originale si conserva nella Sezione di Archivio di Stato di Lucera, fondo protocolli notarili, notaio Orazio Curatolo 1614-1620, ff. 129v-132r.

[Trascrizione del documento]

1618 gennaio 21, San Nicandro

Per le preghiere a Noi fatte da parte di Sebastiano Zampino della Terra di San Nicandro personalmente ci siamo recati alla casa del detto Zampino sita e posta dentro la detta Terra vicino la casa dotale di Francesco Montemitro da un lato, vicino la casa dotale di Leonardo Pizzicola dall’altro lato, strada vicinale ed altri confini. In essa abbiamo trovato il detto Sebastiano giacente nel letto, infermo di corpo e sano tuttavia di mente e[1] […]

Et perché l’anima è più degnia dello corpo, perciò lo detto testatore come buono et fidele Christiano racomanda la sua anima all’onnipotente Idio suo Creatore, et alla Gloriosa vergine Maria sua advocata, pregando Nostro Signore Idio li dona loco di pace et quiete, et fatto che haverrà Idio li suoi comandamenti et l’anima sarrà partita dallo suo corpo, lo detto testatore comanda che lo suo corpo et cadavero sia sepellito dentro le fosse della venerabile Capella dello Santissimo Sacramento di detta terra essendo confrate di detta venerabile Capella.

Et perché l’instituzione dell’heredi è capo et principio di qualsivoglia buono et vallido testamento senza lo quale de juris censura dice essere nullo. Però lo detto testatore istituisce, ordina, fa et ex suo aere proprio[2] nomina per suoi heredi universali et particolari Horatio et Francesco suoi figli legittimi et naturali di esso testatore nati et procreati dallo legittimo matrimonio contratto tra esso testatore et Angela di Cocca sua legittima moglie nec non[3] lo postumo seu[4] postuma mascolo ò femina una ò più che nascerrà seu nasceranno dallo corpo di detta Angela sua legittima moglie essendo gravita di esso testatore sopra tutti et qualsivoglia suoi beni mobili et stabili, oro, argento, superlettili di casa, animali, crediti, recogligentie, nomi di debitori, et in qualsivoglia cosa consistente et in qualsivoglia loco site et poste praeter[5] nelli infrascritti legati videlicet[6]:

Item[7] lo detto testatore lassa per Idio et per la sua anima alla detta venerabile Capella dello Santissimo Sacramento di detta terra carlini[8] dece, li quali voleno che si pagano per detti suoi heredi allo Priore di essa per una vice tantum[9];

Item lo detto testatore lassa la detta Angela sua moglie donna domina et patrona de tutti li suoi robbe durante lo letto viduale, et volendosi maritare et passare ad secundas nuptias[10] che li siano restituiti li suoi dote con declaratione havere ricevute per dote di detta Angela la presente casa dove al presente si ritrova uno ciavarro[11] per prezzo di ducati sei, et tutti li pandamenti[12] che li furno promessi per carta dotale nec non lassa la detta Angela tutrice, et pro tempore curatrice di detti suoi figli et heredi et della detta postuma ò postumo nascitura et nascituro ut supra[13], allo quale li dà tutta la potestà che dalla legge l’è permessa per governo di detti suoi heredi;

Item declara detto testatore havere nello territorio di detta terra et proprio nella defenza della Costa della Rena della Università di detta terra trentali[14] cinque di vigna vitata et arbustata de diversi viti et arbori iuxta[15] la vigna dotale di Francesco di Montemitro da una banna[16], iuxta la vigna dello signore barone di detta terra da l’altra banna et altri confini;

Item declara detto testatore havere seminato nello territorio di detta terra et proprio dove si dice la vigna della Corte tomoli [17] cinque di grano insieme con Sebastiano di Cola Andrea suo genero, con il quale esso testatore è agiustato di ogni fatica fatta in detto seminato, et non deve dare ne havere cosa nulla, presente il detto Sebastiano et acceptante;

Item declara detto testatore dovere have[18] da notar Giovanni Fania a compimento dello vino vendutoli li giorni passati carlini vinti sette et mezzo, li quali vole che si esigano da detti suoi heredi et loro tutrice;

Item declara detto testatore dovere havere da Lutio de Galasso suo cognato carlini cinque a compimento della putatura della sua vigna;

Item declara detto testatore dovere havere da Bartolomeo de Maso una giornata, da Francesco de Montemitro una giornata, da Cola [19] Pezzicola doi[20] giornate, et da Francesco de Montemitro carlini quatro, presente il detto Francesco de Montemitro et il detto Cola Pezzicola et acceptanti;

Item declara il detto testatore havere maritata Vittoria Zampina sua sorella con il detto Francesco de Montemitro, il quale Francesco è stato sodisfatto da esso testatore tutto quello ch’è stato promesso per la dote di detta Vittoria sua sorella et per quello che spettava ad esso testatore, presente il detto Francesco et la detta Vittoria et acceptanti;

Item declara ancora detto testatore havere maritata Venetia Zampina similmente sua sorella con Lutio de Galasso, il quale Lutio similmente è stato sodisfatto da esso testatore la dote promessoli per carta dotale per causa di detto matrimonio, presenti lo detto Lutio et la detta Venetia et acceptanti;

Item declara detto testatore dovere dare à Tadeo Ferrara per agosto primo venturo carlini undici a compimento delle robbe pigliate da sua poteca[21];

Item declara dove [22] dare à Cola Marino Fronda di detta terra per questo aprile primo venturo doi some di grano per inprunto [23];

Item declara detto testatore havere ancora maritata Aurelia sua figlia con il detto Sebastiano di Col’Andrea, al quale li deve a compimento delli deci onze[24] promessoli per la dote di detta sua figlia, onze sette de dinari da pagarnosi onze doi questo Carnivale di questo presente anno, et onze cinque fra doi anni sincome appare per carta dotale scripta per mano di notar Giovanni Cola Fania con declaratione di haverli consignate tutti li pannamenti contenuti in detta carta dotale, presente il detto Sebastiano et acceptante;

Item declara detto testatore dovere dare à Giovanni Felice Solimanno di detta terra carlini dece recevuti per metere, li quali vole che si ristituiscano per detti soi heredi […]

Presentibus[25]

Iudice regio ad contractus[26] Valerio Schiavo

Anfione de Altea, Nicolao Marino Fronda, Agostino della Tronica, Alexandro de Ambrosio, Giorgio della Tella, Diadoro Lescia, Leonardo Camato.

[1] L’incipit del documento è stato tradotto dall’originale testo latino che segue: “Ad preces Nobis factas pro parte Sebastiani Zampini dicte terre Sancti Nicandri personaliter contulimus ad domum dicti Zampini sitam et positam intus dictam terram iuxta domum dotalem Francisci de Montemitro ex uno latere iuxta domum dotalem Leonardi de Pizzicola ex alio latere stratam vicinalem et alios fines. In qua invenimus dictum Sebastianum in lecto iacentem infirmum corpore sanum tamen mente et […]”

[2] A sue proprie spese.

[3] E anche.

[4] Ovvero.

[5] Inoltre.

[6] Cioè.

[7] Poi.

[8] Moneta d’oro fatta coniare a Napoli nel 1278 da Carlo I d’Angiò con lo scudo partito di Gerusalemme e di Francia e la leggenda Karol. Dei Gra. Ierlm Sicile Rex al dritto e l’Annunciazione della Vergine al rovescio con le parole Ave Gratia Plena Dominus Tecum. Dal nome del sovrano fu detta carlino e dalla figura del rovescio anche saluto. Pesava gr. 4,44 e valeva 14 carlini d’argento, moneta creata allora con gli stessi tipi. La prima ebbe breve durata, l’altra invece, attraverso varie modificazioni di peso d’intrinseco e di tipo (prima e precipua quella del 1303 che le procurò il nome di carlino gigliato), divenne moneta di conto col ragguaglio di 10 per ducato e fu emessa con la metà in argento e gli spezzati di rame fino all’ultimo re delle Due Sicilie. (Cfr. Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto Giovanni Treccani, 1931, vol. IX, s. v. Carlino)

[9] Volta solamente.

[10] Seconde nozze.

[11] Termine dialettale che indica il bovino maschio di età superiore ai 12 mesi.

[12] L’insieme dei beni corredali che costituivano la dote della donna.

[13] Come sopra.

[14] Il trentale era una unità di misura di superficie per i vigneti e corrispondeva a mq 766.5

[15] Presso.

[16] Lato.

[17] Il tomolo era una unità di misura di superficie per i seminativi e corrispondeva a mq 3066.

[18] Così nel documento, ma si intenda havere.

[19] Si intenda il nome Nicola.

[20] Due.

[21] Bottega.

[22] Così nel documento, ma si intenda dovere.

[23] Prestito.

[24] L’oncia (onza) è una unità di misura monetaria siculo-italiota, adottata poi dai Romani (presso i quali equivaleva a un dodicesimo dell’asse); moneta reale, con valore diverso a seconda del conio e del momento storico, usata in diversi Stati italiani per tutto il Medio Evo e fino all’unificazione nazionale. (Cfr. S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana, Torino, UTET, 1981, vol. XI, p. 954, s. v. Oncia)

[25] Presenti.

[26] Giudice regio per i contratti.