ELEZIONI COMUNALI 2018, COME SI VOTA

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Occorre presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale e la carta d’identità. Se sono terminati gli spazi per i timbri sulla tessera elettorale, occorre rivolgersi al proprio Comune di residenza per farsene rilasciare una nuova. Si può fare anche il giorno stesso del voto (gli uffici restano aperti apposta) ma il consiglio è quello di controllare e premunirsi per tempo. La stessa cosa per la carta d’identità: non deve essere scaduta.

Si vota solo domenica 10 giugno, dalle 7 alle 23. L’eventuale ballottaggio è calendarizzato solo per domenica 24 giugno, sempre dalle 7 alle 23. Diciamo subito che, se non si vota per il primo turno e nel proprio Comune è previsto poi il ballottaggio, si può votare solo per il ballottaggio.

Poiché San Nicandro rientra nei comuni sopra i 15 mila abitanti. I candidati a sindaco possono essere associati a più di una lista, in un unico rettangolo. Il voto si esprime in uno dei seguenti modi:

–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (“voto disgiunto”);
–    per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
–    per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;

Si può inoltre scrivere il cognome (o – in caso di omonimia – il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) di un candidato al consiglio comunale, oppure di due candidati della stessa lista, purché di sesso diverso (altrimenti la seconda preferenza viene annullata). Se la preferenza viene scritta senza tracciare alcuna croce, il voto è valido anche per la lista del candidato (o dei due candidati) e per il candidato sindaco collegato.

Se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti espressi al primo turno, si procede con il turno di ballottaggio tra i due candidati a sindaco più votati.