ECOCOMPATTATORE A SAN NICANDRO, ULTERIORI PRECISAZIONI

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Ieri Civico 93 ha pubblicato la notizia con la quale il Mise intende favorire la raccolta da parte dei Comuni delle bottiglie in PET, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di eco-compattatori.

Sono arrivati ulteriori chiarimenti che interessano anche il nostro comune nei quali si precisa quanto segue:

  1. l’erogazione del finanziamento per l’acquisto di eco-compattatori, come previsto dal bando, impegna l’Amministrazione comunale a mantenere i macchinari attivi per la raccolta ed in proprietà per almeno tre anni dal momento dell’attivazione;
  2. rimane in capo all’Amministrazione l’onere di fornire al Ministero della Transizione ecologica, su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili per verificare l’efficacia del Programma sperimentale;
  3. in ogni caso il bando è finalizzato ad incrementare la raccolta specifica delle bottiglie in PET al fine di raggiungere i nuovi obiettivi fissati dalla Direttiva SUP (raccogliere almeno il 77% delle bottiglie messe sul mercato entro il 2025 ed il 90% entro il 2030);
  4. i Comuni interessati potranno avviare le procedure per ottenere il finanziamento del “Mangiaplastica” entro il 10 novembre 2021 al fine di dotarsi di eco-compattatori;
  5. per quanto concerne i corrispettivi relativi alla raccolta di bottiglie in PET, ricordiamo che allo stato attuale coesistono due sistemi EPR (Responsabilità Estesa del Produttore), COREPLA e CORIPET, che garantiscono ai Comuni i corrispettivi per la raccolta degli imballaggi e resta l’insindacabile facoltà del Comune di rivolgersi ai sistemi consortili EPR oggi esistenti ovvero al libero mercato per la vendita dei materiali. Il Comune/gestore non è infatti obbligato ad aderire a sistemi consortili EPR (che rimangono sussidiari al mercato) ma può scegliere di sostenere “in proprio”, oltre ai costi di raccolta, quelli della selezione e l’organizzazione della vendita dei materiali, con modalità di evidenza pubblica, se ritenuto più conveniente;
  6. qualora il Comune abbia già sottoscritto o decida di sottoscrivere l’Accordo ANCICORIPET, e stabilisca di effettuare raccolte selettive di bottiglie in PET, ai sensi dell’art. 8, spetta al Comune stesso scegliere tra i due modelli di installazione di ecocompattatori che di seguito si illustrano: a. il Comune che acquisterà i suddetti macchinari sarà interamente responsabile della loro gestione e gli sarà riconosciuto il corrispettivo stabilito dall’Accordo, sapendo fin d’ora che il corrispettivo CORIPET gli sarà riconosciuto pro quota sull’immesso al consumo tra i sistemi EPR vigenti perché non tutti gli imballaggi raccolti nell’eco-compattatore saranno relativi a CORIPET, come ribadito nel Parere AGCM del 23 aprile 2020. Resta inteso che l’altra quota di corrispettivo sarà corrisposta da COREPLA; b. ai sensi dell’art. 8, comma 2 del suddetto Accordo, CORIPET acquista e gestisce gli eco-compattatori e ne sarà interamente responsabile senza riconoscere alcun corrispettivo al Comune/gestore, tranne il caso in cui dovesse essere affidato al Comune/gestore un segmento del servizio. In tal caso le parti si accorderanno sul quantum da riconoscere al Comune/gestore;
  7. è bene ricordare che in entrambi i casi, ai sensi dell’art. 7, comma 1 dell’Accordo ANCI-CORIPET, le eventuali installazioni di eco-compattatori dovranno avvenire sempre previo accordo con il Comune;
  8. in ogni caso, il Comune che intenda acquistare un eco-compattatore ha piena discrezionalità in merito alla tipologia di macchinario da scegliere, tenendo conto delle migliori offerte tecniche presenti sul mercato e sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità che regolano l’azione amministrativa. Tale scelta sarà dunque frutto di una attenta valutazione sull’organizzazione del servizio di raccolta tramite eco-compattatori ai fini dell’incremento della quantità e qualità della raccolta differenziata di imballaggi in plastica e del raggiungimento dei nuovi target europei di riciclo, nonché di una valutazione tecnico-economica che tenga anche conto dei costi di manutenzione e gestione.

Tutto ciò premesso, per accedere al contributo a fondo perduto, i Comuni dovranno presentare apposita istanza, corredata da un progetto costituito da una relazione descrittiva e dalle schede allegate al decreto attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito www.minambiente.it rispettando le seguenti scadenze: ✓ 10 novembre 2021 per annualità 2021

✓ dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 per l’annualità 2022

✓ dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 per l’annualità 2023

✓ dal 31 gennaio 2024 al 31 marzo 2024 per l’annualità 2024

Possono essere acquistati due tipi di eco -compattatore ai quali corrisponde un contributo specifico:

  • Media capacità (fino a 30 Kg o 1.000 bottiglie da 1.5 litri) finanziamento massimo concesso pari a € 15.000;
  • Alta capacità (oltre a 30 Kg o 1.000 bottiglie da 1.5 litri) finanziamento massimo concesso pari a € 30.000 I Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola domanda per l’acquisto di un solo eco-compattatore. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare una istanza per ciascuna delle categorie degli eco – compattatori, nei limiti di un macchinario ogni 100.000 abitanti.