ECCO LA NUOVA ORDINANZA DEL CIRCONDARIO MARITTIMO PER LA SICUREZZA DEI BAGNANTI

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Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vieste ha aggiornato le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento.

Ecco alcuni punti salienti.

  • La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.
  • La balneazione è permanentemente VIETATA nelle foci, nei canali e corsi d’acqua comunicanti con il mare
  • Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, e conseguentemente interdette alla navigazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l’uno dall’altro, posizionati parallelamente alla linea di costa.
  • Ai gavitelli di segnalazione è vietato l’ormeggio di natanti anche se all’esterno della zona di mare interdetta.
  • Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o100 dalla costa) NON SEGNALATO”
  • I titolari delle strutture balneari, per le aree in concessione, e i Comuni rivieraschi, per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.
  • Il limite di tali acque sicure (metri -1,30) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 25, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) NON SEGNALATO”.
  • Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità: Una postazione di salvataggio ben visibile, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare, sopraelevata di almeno metri 1,60 (e non superiore ai metri 2,00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno un abilitato al salvamento al nuoto munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • Mantenere in perfetta efficienza, per ogni postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto in prossimità della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso recante la scritta “SALVATAGGIO” completo di scalmiere, remi, un mezzo marinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. La fascia di Demanio Marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all’attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera
  • Ciascuna postazione di salvataggio deve essere segnalata da apposito pennone ben visibile, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sul quale deve essere issata: BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione. BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell’assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all’Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio. BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento