CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE

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È online la nuova normativa regionale su case e appartamenti gestiti per le vacanze (strutture ricettive non alberghiere). La modifica aggiunge e consente la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) per: persone senza organizzazione di impresa e per un massimo di 3 immobili abitativi da destinare ai turisti per affitto.

Non cambiano le norme sulle attività svolte in forma imprenditoriale. Ogni struttura ricettiva extralberghiera, le locazioni turistiche e tutte le strutture ricettive alberghiere devono essere presenti nel “Registro regionale delle strutture ricettive” per ricevere il proprio codice identificativo di struttura (CIS) obbligatorio al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta.

Ecco qualche chiarimento in merito.

Le attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale. La modifica introdotta consente di affiancare alla forma di gestione imprenditoriale, originariamente prevista dalla norma sostituita, la forma di gestione non imprenditoriale (o occasionale) ammettendola nei riguardi di soggetti senza organizzazione in forma di impresa nel limite massimo di tre immobili abitativi da destinare agli affitti a turisti. Sostanzialmente, e quindi, introduce un parametro numerico univoco ai fini della definizione del limite della non occasionalità.

In altre parole, la sostituzione del comma e il parametro introdotto ha la finalità esclusiva di chiarire i confini di tale categoria di “occasionalità” in termini di limite massimo entro il quale tale esercizio di attività economica possa qualificarsi come non imprenditoriale.

Pertanto, alla luce delle predette modifiche:

  • il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere che attribuisce il “Codice identificativo di struttura” (CIS), già pubblicato online, cambia la denominazione in “Registro regionale delle strutture ricettive” e contiene, oltre alle strutture ricettive extralberghiere e alle locazioni turistiche, anche le strutture ricettive alberghiere;
  • al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive anche alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva;
  • per le strutture ricettive alberghiere, l’obbligo di indicare o di pubblicare il codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato decorrerà dal 30 giugno 2023.