ASSEGNO UNICO FIGLI AL VIA DA 1° LUGLIO. A CHI SPETTA?

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Al via il 1° luglio l’assegno unico per i figli, approvato per decreto dal Consiglio dei ministri. Si tratta per ora di un assegno ponte per sei mesi, valido da luglio a dicembre 2021 per le famiglie con figli da 0 a 18 anni, nuclei di disoccupati, incapienti e autonomi finora esclusi dagli assegni familiari.

A quanto si legge in una bozza, ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7.000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. Per chi ha figli disabili sono previsti 50 euro in più. La misura ponte vale sei mesi. Poi dal 2022, con la riforma fiscale, l’assegno unico diventerà strutturale e universale.

Assegno unico “ponte” al via dal 1° luglio 2021

La misura “ponte” partirà dunque dal 1° luglio di quest’anno ma solo per i disoccupati e per i titolari di partita IVA, ovvero coloro che non hanno accesso agli assegni familiari o ANF (Assegno al Nucleo Familiare). In sostanza, un assegno semplificato rispetto a quello che verrà introdotto a partire dal 2022: probabilmente con importi minori rispetto all’assegno da 250 euro massimi di cui si era parlato finora e calcolato sulle condizioni reddituali delle famiglie.

Per tutti gli altri viene dunque rinviata al 1° gennaio 2022 la data di entrata in vigore dell’assegno universale e il piano di riordino e abolizione delle agevolazioni fiscali vigenti. I sei mesi in più hanno l’obiettivo di evitare che le famiglie italiane si trovino in difficoltà: l’attuale sistema di detrazioni fiscali deve continuare ad essere utilizzato per non creare disagi ai lavoratori ed essere progressivamente sostituito dall’assegno unico.

Per quest’anno, salve le detrazioni fiscali per i figli a carico, semaforo verde fino almeno fino a fine anno anche per  le vecchie misure a sostegno dei genitori , come premio alla nascita e bonus bebè.

Assegno unico “ponte”, quanto vale

L’assegno ponte è legato a limiti di reddito bene precisi: almeno in questa fase, chi ha un’Isee superiore ai 50 mila euro è escluso dal beneficio.

L’importo dell’assegno unico per i figli dipende dal numero di figli e alla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee, cala al crescere dell’Isee e si azzera oltre i 50mila euro.

Ad esempio con un Isee fino a 7mila euro si avrò diritto a un assegno di 167,5 euro a figlio nei nuclei fino a 2 minori. Importo che sale a 217,8 euro con almeno tre figli.

Questi importi spettano pienamente per un Isee fino a 7mila euro. Si dimezzano a 83,5 euro intorno ai 15 mila euro di Isee. E calano a 30 euro al mese a figlio dai 40mila euro di Isee fino a 50mila euro. Oltre, si azzerano.

Inoltre l’importo dell’assegno è sempre maggiorato di 50 euro in caso di figli disabili.

Assegno unico “ponte”, chi sono i beneficiari

Nella fase transitoria da luglio a dicembre 2021, l’assegno unico per i figli è destinato alle famiglie escluse dagli assegni familiari, percepiti invece dai lavoratori dipendenti.

Si tratta di quasi 2 milioni di famiglie molto eterogenee: soggetti inattivi, percettori di Reddito di cittadinanza, lavoratori autonomi, ma anche dipendenti oggi tagliati fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare. A questi nuclei va 1 miliardo e 580 milioni dei 3 miliardi a disposizione.

L’altra metà delle risorse è destinata a 4 milioni di famiglie che già incassano gli assegni familiari (lavoratori dipendenti). In attesa del nuovo regime che farà pulizia di detrazioni e assegni, questi nuclei avranno dal primo luglio una maggiorazione di 37,5 euro al mese per figlio nel caso di famiglie con uno o due figli. E 70 euro in più per figlio per quelle con 3 o più figli.

Assegno unico, come fare domanda

La domanda per l’assegno unico va presentata in via telematica all’Inps o presso Caf e Patronati, secondo le modalità che verranno indicate entro il 30 giugno 2021.

Se in presenza dei requisiti, l’erogazione dell’assegno decorre dallo stesso mese di presentazione della domanda e avviene mediante accredito su Iban del richiedente o mediante bonifico domiciliato, con l’eccezione delle famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’Iban di ciascun genitore.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’Irpef. (QUIFINANZA)