ARRIVA IL BONUS FACCIATE, FACCIAMO IL LOOK ALLE ABITAZIONI

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2030

ll Bonus facciate è una detrazione aggiuntiva rispetto a tutte le altre già in vigore (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e sarà riservato agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Nella Legge di bilancio è confermato che sarà in vigore per il 2020. Il Bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Si riporta un catalogo dei principali interventi ipotizzabili sulla facciata di un edificio singolo o condominiale, con le agevolazioni tra le quali potranno scegliere i proprietari, come pubblicato sul sito di “Il Sole24 Ore a cura di Dario Aquaro e Cristiano Dell’Oste.

BALCONI
● Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata.

  • Nelle altre zone, o se mancano i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c’è il 50% se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.

CAPPOTTO TERMICO

  • Se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento(trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010:in zona A e B, bonus facciate del 90%; in alternativa (e per altre zone): ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
    Per l’ecobonus al 65% e al 70% è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’ecobonus è già prorogato fino alla fine del 2021.
  • Se l’intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.

CORNICIONI
● Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%, se l’intervento riguarda fregi e ornamenti ed è compreso in un recupero o restauro della facciata.

  • Nelle altre zone, o se non ci sono i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c’è il 50% se si cambia materiali, finiture e/o colori o per nuova formazione.

FINESTRE
● In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.

  • In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, è possibile l’ecobonus (che è anche detrazione Ires, e non solo Irpef) se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010.

Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.

GRONDAIE
● Su parti condominiali: detrazione del 50%, anche per semplici riparazioni o sostituzioni senza modifiche.

  • Su singole unità immobiliari: detrazione del 50% solo in caso di nuova installazioneo sostituzione con modifiche.

INTONACI (RIFACIMENTO)

  • Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Ma se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficiedisperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
  • Nelle altre zone, o comunque quando non viene raggiunta la trasmittanza: su parti comuni condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la detrazione del 50% è condizionata al fatto che cambi materiale e/o colore.

PULITURE
● Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

  • In altre zone: su parti condominiali, c’è la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la sola pulitura non è agevolata in quanto manutenzione ordinaria.

TENDE E SCHERMATURE SOLARI

  • Tende e schermature solari non beneficiano del bonus facciate, ma di una particolare tipologia diecobonus al 50%, che agevola però l’installazione (non la semplice manutenzione) dei sistemi di schermatura indicati all’allegato M del Dlgs 311/2006.

Anche in questo caso, per l’ecobonus è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’agevolazione è già prorogata fino alla fine del 2021.

TINTEGGIATURE
● Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.

  • Nelle altre zone: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, il 50% è condizionato al fatto che cambi materiale e/o colore.