APPROVATA PROPOSTA LEGGE REGIONALE PER L’INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA

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Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica: disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità pubblica”.

La pdl (approvata con emendamenti) introduce una serie articolata di misure in materia di gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela e di gestione dell’ambiente previsti dall’Unione europea.

In particolare la Regione disciplina le misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui “gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell’attività agricola e di acquacoltura”.
Previsti anche interventi di prevenzione con la possibilità di concessione, da parte della Regione, di contributi per l’acquisto dei materiali necessari (ad esempio, recinzioni/dissuasori) incluse le spese di messa in opera e di realizzazione; misure di controllo della fauna selvatica ordinarie (con la previsione dell’abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica che comportano una continuità di danni, con esclusione degli animali domestici inselvatichiti) e straordinarie (qualora l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale Ispra verifichi l’inefficacia degli altri metodi).

La pdl prevede disposizioni specifiche per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dagli ungulati. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari Enti gestori dei diversi Istituti interessati, fisserà i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, secondo quanto previsto dalla L.r. 59/2017, sentito il parere dell’ISPRA ove necessario. Fissato anche il procedimento per la determinazione dell’indennizzo per i danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria e le modalità di smaltimento degli animali da allevamento che sono vittime dei predatori. Previsti, infine, contributi regionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica.
La dotazione finanziaria prevista per il finanziamento della legge ammonta per il 2018 a 250 mila euro