SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN NICANDRO, ATTO DOVUTO MA SOLO FORMALE

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Gira sui social un documento indirizzato dal Prefetto al Sindaco F.F., per il quale la sottoscritta non ha dato autorizzazioni alla pubblicazione.

Riguardo al contenuto dove è dichiarato lo scioglimento del consiglio, si è creata confusione nella interpretazione. Mi preme sottolineare che la nota del Prefetto è un atto dovuto e naturale iter normativo.

Infatti l’articolo 53 del D.Lgs 267/2000, stabilisce in caso di «impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso» che «la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco». Fino alle nuove elezioni, le funzioni del Sindaco la legge stabilisce che sono svolte «dal Vice Sindaco».

Quindi si tratta di uno scioglimento solo formale, finalizzato a consentire le nuove elezioni nel primo turno utile così come stabilito dall’art. 141 del D.lgs 267/2000

Sindaco F.F

Carmela Antonietta Cataluddi