C’è un decreto legislativo che riguarda la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto descrive le modalità della pubblicità dello stato reddituale e patrimoniale dei titolari di incarichi politici e cioè del sindaco, dei componenti della giunta e i componenti del consiglio comunale.
Nelle passate amministrazioni solo pochi hanno pubblicato quanto richiesto dalla normativa (Matteo Vocale, Giovanni Villani e qualcun altro.) Molti amministratori non conoscono l’esistenza di questa norma. Eppure è un obbligo di legge.
Ma cosa occorre inserire nel portale del comune? Oltre ai compensi sulla carica (stipendio per il sindaco e i componenti della giunta e gettoni di presenza per i consiglieri), eventuali rimborsi di spese di missione, altre cariche presso enti pubblici o privati, situazione patrimoniale e situazione reddituale. Tutto questo deve essere riportato nel sito web dell’ente entro tre mesi dalla convalida dei risultati elettorali.
E’ chiaro che bisogna inserire tutti gli aggiornamenti necessari relativi alle variazione delle situazioni patrimoniali determinatesi nell’anno precedente. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati è opportuno che gli stessi vengano pubblicati sul sito web dell’Ente in una apposita sezione accessibile a tutti, ma che la ricerca sia limitata solo al motore interno di ricerca del sito web istituzionale.
La mancata inosservanza di queste informazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a seconda che la dichiarazione non sia presentata, o non venga integrata in caso di errori, o venga integrata oltre certi limiti temporali.
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati della situazione patrimoniale comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione.