Ritorna, come ogni anno, l’ordinanza specifica per l’estate che riguarda le emissioni sonore, l’igiene e il decoro degli spazi urbani:
1) Le emissioni sonore in ambiente esterno, provenienti da tutte le manifestazioni ed eventi civili programmate nell’ambito della “Festa Patronale” e della “E…state a San Nicandro”, sono consentite, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, su tutto il territorio comunale come di seguito indicato: sino alle ore 02:00 del giorno successivo per i venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 1:00 del giorno successivo per tutti gli altri giorni;
2) a partire dalla data del 15.06.2025 e fino al 14.09.2025, in riferimento alle attività di intrattenimento sonoro, svolte dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande e dalle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto-gelaterie e simili), che siano debitamente autorizzate a norma di legge, nonché durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche organizzate da Parrocchie, Associazioni Culturali ed altri promotori soggetti privati, sono disposte le seguenti misure:
a) nel centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue:
sino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 00:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;
b) fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, nonché nella stazione balneare di Torre Mileto, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, è consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, così come segue: sino alle ore 02,00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 01:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;
3) a tutti gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi è fatto divieto di vendita di bevande e prodotti alimentari in bottiglie e/o recipienti di vetro e similari che possano essere usati come oggetti contundenti, ad eccezione dei prodotti consumati nei dehors autorizzati;
4) è fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle concessioni balneari di rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipologia di rifiuto eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 20 m dall’ingresso dell’esercizio: laddove l’esercizio sia dotato di dehors, il limite minimo dei 20 metri di raggio è inteso a partire dal limite più esterno del dehors;
5) è fatto obbligo, altresì, ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi beneficiari di concessioni sul suolo pubblico di provvedere alla pulizia, al lavaggio e all’igienizzazione delle superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonché esternamente ad esse per almeno ulteriori 20 metri di raggio, intesi come al precedente p. 4), a mezzo prodotti compatibili con la conservazione e l’integrità delle medesime superfici;
6) è fatto divieto ai gestori dei locali, dei pubblici esercizi, nonché ai titolari delle concessioni di tipo balneare, di esporre contenitori per la raccolta dei rifiuti di ogni tipo su spazio pubblico e, comunque, a vista.