GREEN PASS, COSA CAMBIA DEL 15 OTTOBRE

0
710

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha consegnato con dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

QUANDO SERVE IL GREEN PASS? – Il pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni

QUALI CATEGORIE SONO ESENTATE DALL’OBBLIGO DI GREEN PASS? Non è richiesta la certificazione verde ai bambini sotto i 12 anni, esclusi dalla campagna vaccinale; soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

COME FUNZIONA IL GREEN PASS NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ? – L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università è in vigore fino al 31 dicembre. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere negli istituti, compresi i genitori.

QUANDO VERRÀ VERIFICATO IL GREEN PASS NELLE SCUOLE? La verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico deve essere svolta prima dell’accesso nella sede e non devono essere ripetute nel corso della giornata. Se la certificazione risulta “valida” al momento dell’ingresso, il dipendente potrà svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa. Dunque anche se il Green pass dovesse scadere durante le lezioni, il professore non dovrà essere allontanato.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER I LAVORATORI? Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro e andrà ad incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato.

QUALI LAVORATORI DEVONO ESIBIRE IL GREEN PASS? –  L’obbligo riguarda tutti i lavoratori: i privati; il personale delle amministrazioni pubbliche; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i lavoratori privati, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi per accedere ai luoghi di lavoro. Per gli artigiani (idraulico, elettricista) i padroni di casa non hanno l’obbligo del controllo perché non sono datori di lavoro, ma e è loro facoltà chiedere l’esibizione del lasciapassare. Nei taxi, il passeggero può chiederlo, l’autista no. Per colf e badanti, i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificarlo.

COME FUNZIONA IL GREEN PASS NEI TRIBUNALI? – Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l’accesso a tribunali e uffici giudiziari: il green pass dovranno averlo “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie”. Ma le disposizioni, recita il decreto, non si applicano agli “avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti, i testimoni e le parti del processo”

A CHI SPETTANO I CONTROLLI E QUALI SONO LE SANZIONI? – Al datore di lavoro spetta organizzarsi per i controlli, entro il 15 ottobre, pena una multa fra i 400 e i 1.000 euro. Il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass, avrà un’ammenda fra i 600 e i 1.500 euro. La validità del green pass potrà essere verificata, nel privato, con la app ‘VerifiCa19’ mentre nel pubblico il premier, su proposta dei ministri per la Pa e della Salute, potrà definire delle linee guida “per la omogenea definizione delle modalità organizzative”.

COSA RISCHIANO I LAVORATORI SENZA GREEN PASS? – Chi essendo sprovvisto di green pass non si reca al lavoro, viene considerato assente ingiustificato e fin dal primo giorno di assenza avrà lo stipendio sospeso. Nessuna conseguenza disciplinare: il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire temporaneamente chi è senza certificato. Eliminate le differenze di trattamento tra dipendenti pubblici e privati (compresa la sospensione del lavoratore pubblico dopo 5 giorni, ora cancellata).