Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
A seguire, stralcio di ordinanza con gli obblighi prescritti:
“Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
– di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione”.