SOCIETA’ E FAMIGLIA SANNICANDRESE NELLE FONTI DI STORIA LOCALE. SECC. XVI-XX (SECONDA PARTE)

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Sempre proveniente dall’archivio parrocchiale è un documento concernente una dote di matrimonio chiamato dai nostri antichi notai Capitoli matrimoniali, nonché un legato pio fatto da Michele Malizia il 9 luglio 1699. I capitoli matrimoniali rappresentano di per sé uno spaccato di vita sannicandrese degno di nota. Grande importanza assume l’elenco della dote che la donna riceve prima di passare a nozze con il futuro marito. L’elenco del documento si apre con “braccia dieci otto di tela nuova per uno saccone; uno piomaccio di tela terlice; quattro camise di donna nuovi detti di assegnare cositi, et lavorati alli petti, e maniche videlicet, una di sfilatello cerchiate le maniche, un’altra di ponto cautato bianco, un’altra di sfilato ripiena di refo negro, et l’altra di ponto romano con filo rosso; […] quattro avantesini di donna di tela di casa nuovi cositi, e lavorati da piedi, videlicet: uno di ponto cautato bianco, un altro di rezza ripieno di seta marancina, un altro di sfilatello, et l’altro di sfilato ripieno di filo negro; […] uno paro di maniche di velluto ferraro pavonazzo et giallo guarnite con passamanidi seta; una gonnella di saia d’Ascoli rosso usata, guarnita di vellutello alli petti e talli giri da piede del medesimo panno; una fressola seu sertagine di rama di prezzo di carlini sette; una cocchiara di maccaroni di prezzo di carlini due; uno scomarello di prezzo di grana dieci; una scomarola di prezzo di grana dieci; una caldaia di rama di prezzo di carlini quindeci; una cascia d’abete usata”. Tra le varie clausole che l’atto presenta c’è anche il “patto, che lo detto Nuntio futuro sposo di detta Gratia durante il tempo, che si haverà da contrahere detto matrimonio per verba de’ presenti vis et volo, ante faciem Ecclesiae non habbia d’andare in casa di detta Gratia sua futura sposa, et andandosi senza lo consenso di detto Giovanni padre di detta Gratia, esso Nunzio habbia dà perdere la metà di dette doti ut supra promesse, et esso Giovanni padre di detta Gratia non sia tenuto, né sia astretto alla consignatione della metà di dette doti ut supra promesse, non obstante la detta promissione, ut supra facta perché così trà esse parte in nostri presentia sono convenuti […]”.

Vincenzo Civitavecchia