Il decreto-legge n. 25 del 2021, a causa del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre.
Dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.
Tra le principali novità in materia elettorale introdotte dal provvedimento in commento, si segnalano le seguenti:
Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021
La norma, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell’ambito delle operazioni di votazione in questione, consente di presentare l’atto di designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.
Ampliamento degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle competizioni elettorali 2021
La norma prevede, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, che il Ministero della Giustizia garantisca l’apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura delle Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.
Esclusione di sanzioni per l’anno 2021 per la mancata redazione della relazione di fine mandato del sindaco
La norma, richiesta dall’ANCI, prevede che non siano applicate le sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco, (ai sensi del comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149). L’articolo 4, comma 6, infatti, stabilisce che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale sia ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente