SAN NICANDRO, CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI E NORME BRUCIATURA STOPPIE

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L’assessore all’agricoltura e all’ambiente, Calello, informa i cittadini che l’’ufficio agricoltura del comune ha pubblicato sul sito dell’ente la delibera della giunta regionale sulle linee guida per la bruciatura delle stoppie nei periodi di massima pericolosità degli incendi boschivi. Civico93 ne anticipa i contenuti.

La legge regionale definisce gli obblighi e i divieti finalizzati a prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione di incendi boschivi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, degli ecosistemi agricoli e forestali e per la riduzione dell’emissione di anidride carbonica in atmosfera. Nel contempo, sono state approvate Linee Guida per le operazioni di bruciatura delle stoppie per le quali vengono definite le procedure da osservare come di seguito descritte.

  1. L’accensione e la bruciatura delle stoppie sono consentite, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. Al di fuori di tali circostanze, l’accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
  2. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito www.protezionecivile.puglia.it, nella sezione “Bruciatura stoppie”, la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso e verde.
  3. Per avvalersi della pratica dell’accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici devono preventivamente visionare la sezione “bruciatura stoppie” del sito web www.protezionecivile.puglia.it e praticare l’accensione e la bruciatura – con le misure precauzionali previste nei punti successivi – solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).
  4. L’accensione e bruciatura delle stoppie devono essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 5,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00.
  5. L’accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle presenti linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente in qualità di autorità locale di protezione civile e al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
  6. Al fine dell’effettuazione dei controlli, la comunicazione inviata dal proprietario o conduttore delle superfici oggetto dell’operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell’inizio della bruciatura. Nella comunicazione, il dichiarante (proprietario/conduttore) deve indicare il giorno e l’ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo) e il nominativo e il recapito telefonico dell’operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica.
  7. La comunicazione contiene anche l’autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale.
  8. Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l’accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell’operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e/o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie.
  9. La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate.
  10. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovranno vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l’espansione incontrollata del fuoco.

Per ogni altra informazione rivolgersi all’Ufficia Agricoltura del Comune.