RODI GARGANICO, PER IL DECORO CITTADINO E OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA

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Il Responsabile del V Settore – Servizio di Polizia Locale Cap. Giovanni Ciccomascolo, con 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟐𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝟎𝟑/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟓,

Considerato che all’interno del territorio comunale esistono numerose aree, spazi e terreni di proprietà privata abbandonati o in stato di grave incuria i cui proprietari omettono di effettuare gli ordinari e necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di  erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale e dell’esistenza di aree verdi,  giardini e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado e che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere e aiuole private e 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐈𝐃𝐄𝐑𝐀𝐓𝐎 che detto stato di incuria e degrado, oltre a sminuire gravemente il decoro  cittadino, può favorire la propagazione di vegetazione infestante nonché la proliferazione di animali  potenzialmente dannosi o comunque pericolosi per la salute pubblica, in particolare di topi, rettili  oltre che di insetti nocivi o fastidiosi quali mosche e zanzare che facilmente completano il loro ciclo  vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale vegetale; come pure nascondere o rendere  meno visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione ovvero limitare la praticabilità di strade e marciapiedi determinando potenziali situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

E’ STATO DISPOSTO:

✅ per i proprietari, affittuari, conduttori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e terreni confinanti con strade, parcheggi, marciapiedi e in generale di aree confinanti con spazi pubblici o di uso pubblico;

✅ per proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o dismesse;

✅ per amministratori condominiali degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, giardino, orto etc.;

✅ per responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presenta Ordinanza;

✅ per i proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all’aperto;

✅ per proprietari di aiuole, vasi o fioriere private prospicenti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2025

✅ allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;

✅ al taglio delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il  confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento -nei modi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – dello sfalcio dei residui vegetali; 

✅ a mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi prospicenti sulla via  pubblica o comunque visibili dalla stessa, assicurandosi che le essenze negli stessi contenute siano sempre in perfetto stato di conservazione; ovvero – quando necessario – a provvedere a nuove piantumazioni, oltre che a curare la pulizia delle stesse;

​✅ alla pulizia del marciapiede e della sede stradale antistanti la loro proprietà;

✅ all’aratura superficiale, limitatamente alle aree periferiche immediatamente confinanti con il centro abitato.

e 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀 che l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐜𝐮𝐧𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟓,𝟎𝟎 𝐚 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎 così come stabilito dall’art.  7 bis del citato TUEL, oltre all’obbligo di ripristino della transitabilità di strade, marciapiedi e aree pubbliche; fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme in materia di materia di esecuzione dei lavori d’ufficio, previa diffida alle persone interessate, con addebito delle spese sostenute.

Link al testo dell’ordinanza: https://www.comune.rodigarganico.fg.it/EG0/EGHOMEPAGE.HBL