PROROGA ESENZIONE PAGAMENTO TICKET SANITARIO

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Per evitare sovraffollamenti negli uffici delle ASL e garantire la sicurezza delle persone, la validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per motivi di reddito, in scadenza al 31 marzo, è stata prorogata al 30 SETTEMBRE 2020.

La proroga automatica esenzione pagamento ticket si applica ai seguenti codici di esenzione:

  • Assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98€ (codice E01)
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E02)
  • Titolari di pensione sociale e loro familiari a carico (codice E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato fino a 11.362,05€ in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46€ per ogni figlio a carico (codice E04)
  • Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E94)
  • Assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo, non superiore a 36.151,98 € (codice E95)
  • Assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 €, incrementato di 1.000,00 € per ogni figlio a carico (codice E96)

I codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;

I codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;

I codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

I cittadini che vogliono rendere comunque l’autocertificazione, al fine di avere un attestato di esenzione valido fino al 31/3/2021, possono usare il servizio online disponibile accendendo al sistema TS. Per informazioni su tale servizio visitare il portale regionale della salute.