PREVENZIONE CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

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Con decorrenza 15 giugno e fino al 15 settembre 2025, è stato dichiarato per la Regione Puglia lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, con l’attivazione delle strutture operative del Servizio AIB (Anti Incendio Boschivo). Il periodo potrà essere prorogato in base all’andamento meteo-climatico.

Chiunque noti un incendio, reale o potenziale, in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente alle autorità locali, fornendo informazioni utili alla localizzazione.

Il provvedimento impone divieti rigorosi e obblighi di prevenzione attiva per enti pubblici e soggetti privati.

Principali divieti

Durante tutto il periodo è vietato:

  • accendere fuochi o usare apparecchiature che producano faville o fiamme libere;
  • fumare, gettare sigarette o compiere gesti che possano innescare incendi;
  • eseguire attività pirotecniche, accendere fuochi d’artificio, razzi o lanterne volanti;
  • transitare o sostare con veicoli a motore su strade non asfaltate in aree boschive (salvo mezzi autorizzati e attività agricole o forestali conformi alle norme).

Obblighi per enti e soggetti privati

Soggetti pubblici e privati (FS, ANAS, Autostrade, enti gestori, aziende agricole, campeggi, strutture ricettive ecc.) devono:

  • ripulire banchine, cunette e scarpate da erba secca, rovi, rifiuti e materiale infiammabile;
  • garantire fasce protettive contro la propagazione degli incendi;
  • mantenere pulite e accessibili le aree entro 20 metri dalla rete ferroviaria e, in caso di presenza di boschi, mantenere una distanza minima di 50 metri dalla più vicina rotaia;
  • effettuare potature regolari per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio.

Eccezioni per la bruciatura delle stoppie

L’unica deroga riguarda la bruciatura dei residui delle colture cerealicole in aree a ringrano, consentita:

solo al mattino (dalle 05:00 alle 10:00),

Il bollettino è consultabile sul sito della protezione civile regionale (www.protezionecivile.puglia.it )