PARITA’ DI GENERE NELLA LEGGE ELETTORALE REGIONE PUGLIA: APPROVATO DISEGNO DI LEGGE

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La giunta regionale ha approvato ieri – su proposta del presidente Emiliano –  uno schema di disegno di legge per la modifica della leggere elettorale regionale, formato da un unico articolo di legge:

 Il comma 3 dell’art. 7 della L.R. n. 2/2005, come modificato dall’art.5 della L.R. n.7/2015, è sostituito nel modo seguente:

“Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire massimo due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento della preferenza successiva alla prima, scrivendo i cognomi su ciascuna riga posta a fianco del contrassegno”.

Sulle preferenze, lo Statuto regionale dispone che la legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l’equilibrio della presenza fra generi.

La legge nazionale 15 febbraio 2016, n.20 emana disposizioni di principio volte a garantire, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, l’equilibrio della rappresentanza di genere, che ad oggi la regione non ha recepito.

“In tal senso – si legge nella relazione al disegno di legge firmato dal presidente Emiliano – come noto, è pervenuta una sollecitazione ad adempiere al vulnus normativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’introduzione nella legge elettorale pugliese della doppia preferenza di genere per garantire una effettiva rappresentanza delle donne negli organi legislativi è un punto del programma di governo della Regione”.

Il presidente Emiliano precisa nella relazione che “la competenza è del Consiglio regionale che ha ritenuto, a seguito di mia sollecitazione, di mettere in agenda la discussione sulla doppia preferenza nella seduta del 15 luglio p.v.

Ritengo, pertanto, al fine di imprimere un’accelerazione all’iter di approvazione della norma di proporre, con atto di impulso della Giunta, un emendamento all’art.7 della L.R. n.2/2005 e s.m.i.”.

La modifica rispetta per analogia la disposizione dell’art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, lettera c-bis) rubricata “promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive”, (come modificata dalla L. n.20/2016 art.1 comma 1) che riporto di seguito:

“qualora la legge elettorale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima”.

La legge elettorale pugliese, sotto il profilo del rapporto tra candidati di sesso diverso, già prevede il rapporto massimo 60-40 nella composizione delle liste.