ORDINANZA SULLE EMISSIONI SONORE, PUBBLICA QUIETE, IGIENE E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

0
1367

SAN NICANDRO GARGANICO: ORDINANZA TEMPORANEA SULLA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE E LA PUBBLICA QUIETE E PER L’IGIENE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL PERIODO COMPRESO DAL 13.06.2026 AL 13.09.2026.

I contenuti:

1)            le emissioni sonore in ambiente esterno, provenienti da tutte le manifestazioni ed eventi civili programmate nell’ambito della “Festa Patronale” e della “E …state a San Nicandro”, sono consentite, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, su tutto il territorio comunale come di seguito indicato: sino alle ore 02:00 del giorno successivo per i venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 1:00 del giorno successivo per tutti gli altri giorni;

2)            ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, all’art. 4, comma 1, i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95;

3)            a partire dalla data del 13.06.2026 e fino al 13.09.2026, in riferimento alle attività di intrattenimento sonoro, svolte dagli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande e dalle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto-gelaterie e simili), che siano debitamente autorizzate a norma di legge, nonchè durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche organizzate da parrocchie, associazioni culturali ed altri promotori soggetti privati, sono disposte le seguenti misure:

a)            nel centro abitato, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, e consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, cosi come segue: sino alle ore 01:00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 00:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

b)            fuori dal centro abitato e lontano dalle civili abitazioni, nonchè nella stazione balneare di Torre Mileto, l’emissione di suoni e la diffusione della musica, sia all’aperto che al chiuso, e consentita, nei limiti fissati dalle norme nazionali e regionali, cosi come segue: sino alle ore 02,00 del giorno successivo nei venerdì e giorni prefestivi, sino alle ore 01:00 del giorno successivo in tutti gli altri giorni;

4)            a tutti gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi su tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 20:00 e fatto divieto di vendita di bevande e prodotti alimentari in bottiglie e/o recipienti di vetro e similari che possano essere usati come oggetti contundenti, ad eccezione dei prodotti consumati nei dehors autorizzati;

5)            a tutte le ore della giornata e fatto divieto assoluto di consumazione di bevande alcooliche sulla pubblica strada, negli spazi pubblici e nelle vicinanze dei pubblici esercizi, fatta eccezione per i dehors debitamente autorizzati;

6)            è fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle concessioni balneari di rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipologia di rifiuti urbani eventualmente abbandonati all’esterno entro un raggio minimo di 20 m dall’ingresso dell’esercizio: laddove l’esercizio sia dotato di dehors, il limite minimo dei 20 metri di raggio e inteso a partire dal limite più esterno del dehors;

7)            è fatto obbligo, altresì, ai gestori dei locali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi beneficiari di concessioni sul suolo pubblico di provvedere alla pulizia, al lavaggio e all’igienizzazione delle superfici pubbliche oggetto delle concessioni, nonchè esternamente ad esse per almeno ulteriori 20 metri di raggio, intesi come al precedente p. 4), a mezzo prodotti compatibili con la conservazione e l’integrità delle medesime superfici;

8)            è fatto divieto ai gestori dei locali, dei pubblici esercizi, nonchè ai titolari delle concessioni di tipo balneare, di esporre contenitori per la raccolta dei rifiuti di ogni tipo su spazio pubblico e, comunque, alla pubblica vista;

DISPONE

1-           la deroga ai limiti acustici delle emissioni sonore all’esterno, fissati dai D.P.C.M. n. 447 del 14/11/1997 en. 215 del 16/4/1999, per la fascia oraria 21:00-24:00, nel periodo dal 13 giugno 2026 al 13 settembre 2026, che dovranno comunque essere contenute nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo per le sole manifestazioni di spettacolo/intrattenimento organizzate direttamente dal Comune, dal Comitato Feste, dalla Pro Loco, ovvero da soggetti terzi che riportino nei programmi delle iniziative, la dicitura “Con ii patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico”, preventivamente autorizzata dal Comune;

2-           la deroga di un’ora ai limiti orari previsti nella presente ordinanza, nel periodo dal 13 giugno 2026 al 13 settembre 2026, secondo i limiti acustici consentiti per legge e, comunque, nel rispetto della quiete pubblica, per le sole manifestazioni di spettacolo/intrattenimento organizzate direttamente dal Comune, dal Comitato Feste, dalla Pro Loco, ovvero da soggetti terzi che riportino nei programmi delle iniziative, la dicitura “Con ii patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico”, preventivamente autorizzata dal Comune;

3-           la violazione del presente provvedimento e punita come segue:

a)            relativamente alle violazioni delle disposizioni inerenti alle emissioni sonore, fatti salvi eventuali procedimenti penali o civili conseguenti per disturbo della pubblica quiete, in mancanza detta certificazione della previsione di impatto acustico, il titolare del pubblico esercizio ove si svolgono intrattenimenti musicali sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00 per la violazione dell’art I 0, comma 2, della citata legge 447/95. A tale violazione consegue l’adozione della ordinanza sindacale di abbattimento delle emissioni sonore, ai sensi dell’art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile e urgente). In caso di inottemperanza a detta disposizione conseguirà la denuncia ex art. 650 C. P., nonchè la sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a€ 20.000,00 ai sensi dell’art. 10 comma 1 della predetta norma;

b)            relativamente alle violazioni delle restanti disposizioni di cui alla presente Ordinanza, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4-           In caso di reiterate violazioni alla presente Ordinanza durante la sua validità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, e prevista la sanzione accessoria della sospensione dell’attività come segue:

•             nr. 3 giornate di chiusura in caso di accertamento della seconda violazione;

•             nr. 5 giornate di chiusura in caso di accertamento della terza violazione;

•             revoca o sospensione della licenza per abuso nella conduzione, ai sensi dell’art. lO del T.U.L.P.S.;

•             la revoca della concessione del suolo pubblico in caso di gravi e reiterate violazioni;

•             ai sensi dell’art. 3, commi 16 e 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94, potrà essere ordinata la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni, qualora l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.