Il TAR Puglia ha accolto il ricorso del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, contro il diniego del Ministero dell’Interno e della Prefettura alla nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto 2024. Una decisione destinata a far discutere, già diventata virale tra amministratori e addetti ai lavori.
Il Tribunale amministrativo ha infatti annullato la nota con cui, lo scorso giugno, il prefetto Paolo Giovanni Grieco aveva negato la nomina di un commissario, giudicando tale atto come una semplice comunicazione priva di valore provvedimentale. La Prefettura – secondo il TAR – ha violato i principi di correttezza e trasparenza del procedimento amministrativo, omettendo di motivare in modo formale il diniego e impedendo alla Provincia di replicare nel merito.
Nonostante l’apparente arditezza del ricorso, Nobiletti – assistito dall’avvocato Antonio Leonardo Deramo – ha ottenuto ragione. Il TAR ha bocciato la posizione assunta sia dal Ministero, coinvolto per un parere informale, sia dalla Prefettura, che aveva ritenuto il ricorso inammissibile e infondato, sostenendo l’inapplicabilità dell’articolo 19 del R.D. 383/1934, citato dalla Provincia. Secondo l’Avvocatura dello Stato, infatti, il rifiuto del rendiconto da parte del Consiglio provinciale non configurerebbe una situazione di “inerzia”, presupposto per la nomina del commissario.
Ma per i giudici amministrativi la Prefettura ha agito in modo non conforme ai principi del giusto procedimento: la richiesta della Provincia era chiara, motivata e fondata su riferimenti normativi precisi. Il mancato invio di una risposta formale e la mancata attivazione del contraddittorio – sottolinea la sentenza – hanno generato un vizio istruttorio sostanziale.
La successiva istanza del 22 luglio, contenente ulteriori elementi, avrebbe dovuto – secondo i magistrati – indurre la Prefettura a un riesame, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra istituzioni. Il protrarsi dell’inerzia è stato invece giustificato con l’asserita discrezionalità dell’autotutela amministrativa, ma ciò è stato ritenuto in contrasto con i doveri di buona amministrazione.
Il TAR – composto da Leonardo Spagnoletti (presidente), Alfredo Giuseppe Allegretta (estensore) e Maria Luisa Rotondano – arriva a richiamare persino l’articolo 141, comma 2, del TUEL (che disciplina lo scioglimento dei Consigli comunali in caso di mancata approvazione dei bilanci), ritenendolo applicabile analogicamente per sbloccare lo stallo.
La conclusione della sentenza è netta: spetta ora alla Prefettura, con la massima urgenza, individuare gli strumenti giuridici per superare la paralisi politico-amministrativa della Provincia. Il blocco sine die delle funzioni contabili di un ente locale, scrivono i giudici, non è in alcun modo tollerabile. (retegargano)


