L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero ovvero:
- elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo minimo di tre mesi in cui ricade la data della consultazione (può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge Servizio civile all’estero);
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della legge 459/2001 (elettori appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470);
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra (per i quali la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero);
pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio 2026, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
CONTENUTI E MODALITÀ DI INOLTRO
La dichiarazione di opzione (per la quale è possibile utilizzare l’apposito modello in allegato) redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e potrà pervenire al comune con una delle seguenti modalità:
– per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di San Nicandro Garganico (FG) – Ufficio Elettorale – Corso Garibaldi, 54 – 71015 San Nicandro Garganico (FG);
– per posta elettronica certificata: protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it;
– tramite e-mail: protocollo@comune.sannicandrogarganico.fg.it;
– essere recapitata a mano al Comune, anche da persona diversa dall’interessato, presso Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso Garibaldi 54.
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
SPECIFICHE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL VOTO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (COMMI 5 E 6 DELL’ART. 4-BIS)
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari o direttamente dai Comandi militari.


