CIRCOLARE DEL PREFETTO DI FOGGIA AI SINDACI SULLA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA

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Il Prefetto di Foggia, dr. MASSIMO MARIANI, ha inviato lo scorso 9 marzo 2018 una circolare ai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia, oltre che ai Commissari Straordinari presso i Comuni di Carapelle, San Paolo di Civitate e Faeto, al Presidente dell’Unione dei Comuni “5 Reali Siti” di Orta Nova, al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, al Presidente della Camera di Commercio di Foggia, al Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, al Direttore Generale dell’A.S.L. Foggia, al Direttore Generale degli “Ospedali Riuniti” di Foggia, al Direttore dell’istituto Poligrafico dello Stato di Foggia, al Direttore dell’istituto Zooprofilattico di Foggia e al Direttore del Consorzio di Bonifica per la Capitanata di Foggia.

La circolare prefettizia riguarda la RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA-LEGGE 17 OTTOBRE 2017, N. 161, che ha introdotto rilevanti modifiche al Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di prevenzione. Ecco il contenuto della circolare del nostro Prefetto.

“Poiché diverse di queste modifiche attengono all’attività della Prefettura in materia di informazioni e comunicazioni antimafia, si ritiene di richiamare l’attenzione della SS.LL. su alcuni profili di particolare rilevanza. 1) L’art. 25 ha modificato le parole «i concessionari di opere pubbliche» con le parole «i concessionari di lavori o di servizi pubblici» Si tratta di una modifica rilevante che chiarisce l’ambito di applicazione delle cautele antimafia; 2) Lo stesso art. 25 ha sostituito la lettera e) del comma 3 dell’art. 83 con il seguente: «e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro». Ciò vuol dire che la documentazione antimafia è comunque richiesta per le anzidette tipologie di atti, laddove il valore complessivo dei medesimi non superi i 150.000 euro. Si tratta di un’altra innovazione rilevante. Infatti dall’esame della nuova formulazione della lettera e) si evince che è stato espunto il riferimento alle “erogazioni”. Pertanto è stata rimossa la soglia di valore ai fini dello scrutinio antimafia nelle erogazioni, che, per gli importi inferiori a 150.000,00 EURO, dovranno adesso essere soggette al rilascio della comunicazione antimafia. 3) Un aspetto particolarmente rilevante per questa realtà provinciale, è quello inerente alle disposizioni introdotte dalla riforma per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’accesso ai finanziamenti comunitari in agricoltura. In base a questa disposizione, la documentazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comunitaria, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo. L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi dì concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. In materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018. Un’altra rilevante innovazione – con riferimento, ancora una volta, alle peculiari situazioni di questa provincia -, è l’inserimento, tra i delitti sintomatici della sussistenza di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa del delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Un’altra disposizione ampliativa del sistema dei controlli è quella relativa all’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia per le società di capitali, anche consortili, per le società cooperative, i consorzi cooperativi, i consorzi di cui al libro V, titolo X, del codice civile. L’art. 85, comma 2, stabilisce ora, per quanto riguarda le anzidette tipologie societarie che la documentazione antimafia, deve essere riferita oltre che al direttore tecnico, ove previsto, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti del consiglio di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione almeno al 5 per cento.

SI RACCOMANDA LA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INNANZI RICORDATE, AI FINI DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE IN SEDE DI RICHIESTA DELLE COMUNICAZIONI O INFORMAZIONI ANTIMAFIA”.

 

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